Progetto
Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 15 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto
Art. 45 cpv. 1 e 2
1Ai casi di furto e perdita di biocidi che soddisfano i criteri di cui all’articolo 11d lettera a si applicano per analogia i requisiti per i prodotti chimici del gruppo 1 di cui all’articolo 67 capoversi 1 e 2 OPChim.
2Ai casi di erronea immissione sul mercato di biocidi si applica per analogia l’articolo 67 capoversi 3 e 4 OPChim.
Art. 56 cpv. 3
3In caso di sospetto di infrazione, gli uffici doganali sono autorizzati a trattenere la merce al confine e a consultare le altre autorità esecutive ai sensi della presente ordinanza. Queste procedono agli ulteriori accertamenti e adottano le misure necessarie.
Art. 62c cpv. 1 lett. a
Concerne soltanto il testo francese
II
1Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
2Gli allegati 3, 8a e 10 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il ...
… In nome del Consiglio federale svizzero
La presidente della Confederazione:
Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione:
Walter Thurnherr