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Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 15 pagine

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Art. 45 cpv. 1 e 2

1Ai casi di furto e perdita di biocidi che soddisfano i criteri di cui all’articolo 11d lettera a si applicano per analogia i requisiti per i prodotti chimici del gruppo 1 di cui all’articolo 67 capoversi 1 e 2 OPChim.

2Ai casi di erronea immissione sul mercato di biocidi si applica per analogia l’articolo 67 capoversi 3 e 4 OPChim.

Art. 56 cpv. 3

3In caso di sospetto di infrazione, gli uffici doganali sono autorizzati a trattenere la merce al confine e a consultare le altre autorità esecutive ai sensi della presente ordinanza. Queste procedono agli ulteriori accertamenti e adottano le misure necessarie.

Art. 62c cpv. 1 lett. a

Concerne soltanto il testo francese

II

1Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

2Gli allegati 3, 8a e 10 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il ...

… In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione:

Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione:

Walter Thurnherr