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Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 15 pagine
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Art. 22 cpv. 1
1Se un principio attivo notificato è approvato dalla Commissione europea o iscritto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/201210 e l’approvazione di tale principio attivo notificato è pubblicata nell’elenco dell’allegato 1 o 2, l’organo di notifica lo comunica senza indugio al titolare di un’omologazione ON o OC di un biocida contenente tale principio attivo, se si tratta dell’ultimo principio attivo notificato contenuto nel biocida.
Art. 25 cpv. 2
Abrogato
Art. 26 cpv. 8bis
8bisL’organo di notifica può prorogare un’omologazione ON o OC se la valutazione nell’UE di una domanda di cui all’articolo 22 capoverso 2 lettere c-e subisce un ritardo.
Titolo prima dell’articolo 26a
Sezione 4a: Termini di liquidazione per modifica, revoca, scadenza della dura-ta di validità o proroga di un’omologazione
Art. 26a Termini di liquidazione
1Se un’omologazione è revocata o non prorogata dall’organo di notifica oppure se la durata di validità di un’omologazione è scaduta, il biocida può essere immesso sul mercato ancora per al massimo 180 giorni e consegnato a consumatori finali al massimo per ulteriori 180 giorni.
2Se un’omologazione è modificata, il biocida può essere ancora immesso sul mercato con l’etichetta attuale entro i termini di cui al capoverso 1.
3Se sono presumibili effetti inaccettabili sull’uomo, sugli animali e sull’ambiente, l’organo di notifica può rinunciare alla concessione di un termine di liquidazione.
Art. 29, rubrica e cpv. 1
Domanda cautelativa per evitare esperimenti su vertebrati
1Per la domanda cautelativa del richiedente intesa a evitare esperimenti su vertebrati si applica per analogia l’articolo 31 capoverso 2 OPChim; laddove nell’OPChim si parla di notifica di sostanze, nella presente ordinanza s’intende l’omologazione di biocidi e laddove si parla di precedente notificante s’intende il proprietario dei dati.
10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.