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Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 15 pagine
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4Ai fini della corretta interpretazione del regolamento (UE) n. 528/2012, a cui si rinvia nella presente ordinanza, si applicano le equivalenze contenute nell’allegato 3 numeri 1 e 2.
Art. 5 cpv. 1 lett. a e 2
1L’omologazione si applica:
a. a un biocida singolo:
1. in una determinata composizione,
2. con uno o più nomi commerciali,
3. per determinati usi,
4. di determinati fabbricanti;
2L'omologazione può essere concessa soltanto a una determinata persona.
Art. 7 cpv. 1 lett. a n. 2 e 3, lett. b e lett. j n. 1 e 2
1Per i biocidi sono previsti i seguenti tipi di omologazione:
a. omologazione OE in base a una valutazione completa del biocida: per i biocidi:
2. che per il resto contengono esclusivamente principi attivi iscritti nell’elenco dell’allegato 1, oppure
3. che contengono esclusivamente principi attivi iscritti nell’allegato 1 ai quali non può tuttavia essere applicata la procedura di omologazione semplificata secondo l’articolo 25 lettere c e d del regolamento (UE) n. 528/2012;
b. omologazione OnE in base a una valutazione completa del biocida e dei relativi principi attivi: per i biocidi contenenti almeno un principio attivo non iscritto né nell’elenco dell’allegato 1 né nell’elenco dell’allegato 2 né in quello dei principi attivi notificati per l’uso nei biocidi secondo l’allegato II parte 1 del regolamento (UE) n. 1062/20142 (Elenco dei principi attivi notificati);
j. omologazione per il commercio parallelo: per i biocidi:
1. omologati in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS e identici a un biocida omologato in Svizzera ai sensi dell’omologazione OE o del riconoscimento, oppure
2. immessi sul mercato in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS secondo le disposizioni nazionali e identici a un biocida omologato in Svizzera ai sensi dell’omologazione ON o OC.
2 Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1.