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Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 15 pagine

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2Ai fini della corretta interpretazione dell’atto normativo europeo, al quale si rimanda nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati, si applicano le equivalenze contenute nell’allegato 3 numeri 3 e 4.

3I principi attivi dell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati considerati sostanze candidate alla sostituzione secondo l’articolo 10 del regolamento (UE)

n. 528/2012 sono contrassegnati come tali nell’allegato 2.

4Ai principi attivi contenenti nanomateriali si applica per analogia l’articolo 4 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 528/2012.

5Il DFI, d’intesa con il DATEC e il DEFR, emana un elenco dei principi attivi che possono essere impiegati nel quadro di un’omologazione OnE e dei rispettivi usi previsti.

Art. 10 Adeguamento degli elenchi dei principi attivi

L’UFSP, d’intesa con l’UFAM adegua:

a. gli allegati 1–3;

b. il rimando di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera b all’elenco dei principi attivi notificati.

Art. 11d Biocidi per l’uso da parte del pubblico

I biocidi non sono omologati per l’immissione sul mercato per l’uso da parte del pubblico se:

a. hanno proprietà corrispondenti ai criteri previsti dal regolamento CLP4 e sono pertanto classificati come:

1. in categoria 1, 2 o 3 per la tossicità orale acuta,

2. in categoria 1, 2 o 3 per la tossicità cutanea acuta,

3. in categoria 1, 2 o 3 per la tossicità acuta per inalazione (gas e polvere/nebbia),

4. in categoria 1 o 2 per la tossicità acuta per inalazione (vapori),

5. in categoria 1 per la tossicità specifica per organi bersaglio in seguito a esposizione singola o ripetuta,

6. cancerogeni di categoria 1A o 1B,

7. mutageni di categoria 1A o 1B,

8. tossici per la riproduzione di categoria 1A o 1B;

b. sono composti, contengono o producono una sostanza che ha proprietà corrispondenti ai criteri «PBT» o «vPvB» conformemente all’allegato XIII del regolamento UE-REACH5;

4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2 lett. a n. 2.

5 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93