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Consultazione 2017/10: Revisioni della Ordinanza sui prodotti chimici e della ordinanza sui biocidi · 15 pagine
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c. hanno proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri definiti nel regolamento delegato (UE) n.6.../...; oppure
d. hanno effetti neurotossici o immunotossici sullo sviluppo.
Art. 13 cpv. 2
2L’articolo 11d è applicabile.
Art. 13a cpv. 1bise 3
1bisPer i biocidi immessi sul mercato in uno Stato di provenienza con un principio attivo notificato secondo le disposizioni nazionali locali, su richiesta l’organo di notifica concede un’omologazione per il commercio parallelo, se il richiedente è in grado di fornire la prova che il biocida è identico a un prodotto di riferimento.
3L’omologazione per il commercio parallelo contiene le stesse condizioni per l’immissione sul mercato e l’uso dell’omologazione del prodotto di riferimento in materia.
Art. 17 cpv. 1 e 2
1I servizi di valutazione esaminano i documenti nella propria sfera di competenze come segue:
a. i documenti per le omologazioni OE, le omologazioni OnE, le omologazioni semplificate nonché i riconoscimenti: secondo i principi dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 528/20127;
b. i documenti per la valutazione di omologazioni dell’Unione, modifiche o proroghe di un’omologazione dell’Unione presentati all’organo di notifica in virtù di un trattato di diritto internazionale: secondo i principi degli articoli 43-46 del regolamento (UE) n. 528/2012 nonché del atto normativo d'esecuzione (UE) n. 354/20138;
c. i documenti per la valutazione di un principio attivo presentati all’organo di notifica in virtù di un trattato di diritto internazionale: secondo i principi dei capi II e III del regolamento (UE) n. 528/2012 nonché del regolamento delegato (UE) n. 1062/20149;
d. gli altri documenti: secondo lo stato della scienza e della tecnica.
2Abrogato
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/xxx, GU L xy del gg.mm.aaaa, pag. pp.
6 Non ancora pubblicato.
7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1b cpv. 3.
8 Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4.
9 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art .7 cpv. 1 lett. b.