Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/17: Revisione dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) · 22 pagine

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Rapporto esplicativo sull’avamprogetto posto in consultazione

Nella fase di transizione il sostegno a favore degli studenti sarà il seguente:

a) studenti che percepiscono sussidi in base all’ASSS (o contributi cantonali analoghi)

Gli studenti che frequentano un corso di preparazione agli esami federali e per i quali il Cantone di domicilio ha già dichiarato la sua disponibilità al sostegno continuano a beneficare di una tassa d’iscrizione ridotta.

b) studenti che non percepiscono sussidi in base all’ASSS (o contributi cantonali analoghi)

Gli studenti che frequentano un corso di preparazione per il quale il Cantone di domicilio non ha dichiarato la sua disponibilità al sostegno o che inizia dopo il 31 luglio 2017 non percepiscono più sussidi cantonali e pagano una tassa d’iscrizione più alta.

Dal 1° gennaio 2018 beneficiano però del finanziamento federale orientato alla persona. Dopo aver sostenuto l’esame federale – e a prescindere dal suo esito – potranno chiedere un rimborso parziale della tassa d’iscrizione al corso dietro presentazione della ricevuta di pagamento.

4 Commenti ai singoli articoli dell’ordinanza

Art. 28a

La Commissione federale per le scuole specializzate superiori (CFSSS) è una commissione extraparlamentare ai sensi dell’articolo 8a capoverso 2 OLOGA10 che compare nell’allegato 2 numero 1.3 dell’OLOGA. Finora le disposizioni concernenti la CFSSS erano contenute nell’OERic-SSS11.

Nel quadro della revisione totale di questa ordinanza dipartimentale è emerso che tali disposizioni non erano ancora state armonizzate con quelle, più recenti, dell’OLOGA relative alle commissioni extraparlamentari. È stato quindi necessario stralciarle senza sostituzione. Poiché le commissioni extraparlamentari vengono istituite dal Consiglio federale (cfr. art. 8e cpv. 1 OLOGA), una commissione non può essere istituita dal DEFR mediante un’ordinanza dipartimentale (OERic-SSS). Pertanto, la CFSSS viene disciplinata nella presente ordinanza e istituita conformemente al capoverso 1.

Il capoverso 2 stabilisce la composizione della CFSSS. Le organizzazioni di settore, le scuole specializzate superiori, i Cantoni e la Confederazione devono essere adeguatamente rappresentati. Il capoverso 4 enuncia i compiti della CFSSS, la quale fornisce consulenza alla SEFRI per quanto riguarda l’approvazione dei programmi quadro d’insegnamento e l’esame delle domande di riconoscimento federale dei cicli di formazione e degli studi postdiploma. Inoltre, monitora la procedura per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma e sottopone alla SEFRI la domanda di riconoscimento.

La SEFRI assume la segreteria della Commissione, come avvenuto finora (cpv. 3). A tal fine dispone internamente delle risorse umane e finanziarie necessarie.

Art. 36 cpv. 3

In seguito alla fusione tra l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia e la Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca nella Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), nell’OFPr la sigla UFFT è stata sostituita con SEFRI, senza però tenere conto della nuova struttura organizzativa. La modifica inserita nel capoverso 3 colma questa lacuna.

Art. 61

Nell’articolo 61 devono essere adeguati i rimandi.

10 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA), RS 172.010.1

11 Ordinanza del DEFR dell’11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi post diploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS), RS 412.101.61) 316-01832 \ COO.2101.108.7.493012 16/22