Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/17: Revisione dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) · 22 pagine

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Rapporto esplicativo sull’avamprogetto posto in consultazione

Art. 66g

Conformemente al capoverso 1 la SEFRI gestisce una lista dei corsi di preparazione che danno diritto ai contributi (cfr. anche art. 66c lett. b e art. 66e lett. c). Sono sovvenzionabili soltanto i corsi che compaiono in questa lista. I corsi di preparazione includono anche i cicli di formazione modulari (moduli) e i corsi che rilasciano certificati d’ammissione. Un corso è considerato di preparazione quando i suoi contenuti presentano un riferimento diretto al relativo esame federale.

Per iscrivere un corso nella lista l’operatore deve fornire i propri dati e alcuni documenti (cpv. 3). L’attestazione dello stabilimento in Svizzera (cpv. 2 lett. a) viene confermata tramite un estratto del registro di commercio, mentre le associazioni che non gestiscono un’attività di tipo commerciale o gli enti di diritto pubblico possono presentare lo statuto, le basi legali cantonali o altri documenti simili.

Inoltre, l’operatore del corso deve dichiararsi disposto a rispettare gli obblighi imposti nei suoi confronti di cui all’articolo 66i capoversi 1 e 2 (cpv. 2 lett. b). Solo in presenza di queste condizioni è possibile richiedere l’iscrizione nella lista.

Le ulteriori condizioni sono definite nel capoverso 4. La prima è di natura territoriale: il corso deve svolgersi in Svizzera (cpv. 4 lett. b). Inoltre, l’operatore deve confermare che il corso veicola competenze che preparano direttamente a un esame federale e al conseguimento del relativo titolo (cpv. 4 lett. a). Se questa condizione non è adempiuta il corso non può essere considerato un corso di preparazione ai sensi dell’articolo 56a LFPr.

È possibile che un corso di preparazione contenga riferimenti a diversi regolamenti d’esame e a diversi titoli. L’operatore deve dimostrare tale circostanza per ogni regolamento d’esame e per il rispettivo titolo. Il capoverso 5 tiene conto del fatto che esistono corsi di preparazione altamente specializzati che si svolgono all’estero e non vengono o non possono essere offerti in Svizzera.

La richiesta di iscrizione nella lista può essere effettuata in qualsiasi momento. Gli operatori devono confermare i dati dei corsi iscritti nella lista ogni anno. In mancanza di tale conferma, l’anno seguente il corso non comparirà nella lista (cpv. 6).

Art. 66h

In base all’articolo 66h la SEFRI verifica la correttezza delle informazioni fornite dall’operatore e delle ricevute di pagamento rilasciate tramite controlli a campione.

Art. 66i

L’articolo 66i definisce gli obblighi degli operatori dei corsi e stabilisce un legame diretto con la lista dei corsi di preparazione che danno diritto ai contributi. Gli operatori sono tenuti a rilasciare alle persone che hanno seguito o che stanno seguendo i corsi delle ricevute che attestano il pagamento dei costi computabili (ricevute di pagamento) e a collaborare allo svolgimento di controlli a campione (cpv. 2). Sulle ricevute di pagamento, che devono essere redatte in base a un modello stabilito dalla SEFRI e servono a dimostrare la frequenza del corso, occorre riportare sia l’importo totale dei costi dei corsi sia la relativa parte computabile.

Il capoverso 3 stabilisce le sanzioni. Se un operatore fornisce (per negligenza) informazioni false, non utilizza il modello di cui al capoverso 1, non si attiene alle direttive o non fornisce i documenti richiesti nell’ambito dei controlli a campione entro i termini stabiliti, il suo corso o i suoi corsi possono essere cancellati dalla lista. La cancellazione è immediata: un procedimento in corso non ha alcun effetto sospensivo. In base al capoverso 4, se l’operatore fornisce deliberatamente informazioni non veritiere, in aggiunta alla sanzione precedente la SEFRI può disporre un blocco di un anno nei suoi confronti. Sono fatte salve le disposizioni del Codice penale svizzero (CP)15.

Art. 66j

L’articolo 66j autorizza la SEFRI a delegare a terzi il trattamento delle domande e la gestione della lista.

15 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP), RS 311.0 316-01832 \ COO.2101.108.7.493012 20/22