Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/17: Revisione dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) · 22 pagine

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Rapporto esplicativo sull’avamprogetto posto in consultazione

Per motivi di economia procedurale, in base alla lettera c la domanda può essere presa in considerazione solo se i costi computabili dei corsi di preparazione frequentati superano complessivamente i 1000 franchi.

La lettera d stabilisce che il richiedente deve essere in possesso di una ricevuta che attesta il pagamento dei costi computabili del corso (ricevuta di pagamento) e che tale ricevuta non può essere presentata più volte, escludendo così i casi di dichiarazione multipla. Tuttavia, se lo stesso corso di preparazione viene frequentato più volte (p. es. ripetenti) il richiedente può esigere il rimborso dei costi computabili sostenuti fino al raggiungimento del tetto massimo definito nell’articolo 66f (cfr. commento all’art. 66f). Per avere diritto ai contributi federali il requisito principale è aver sostenuto un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore (lett. e). A tal fine il candidato deve presentarsi all’esame e sostenerlo. Dopodiché riceverà dalla Commissione d’esame o dalla Commissione per la garanzia della qualità una decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame (decisione d’esame), che dovrà essere inviata insieme alla domanda come prova del diritto ai contributi. Se il candidato si ritira dall’esame entro i termini previsti (conformemente al regolamento d’esame) oppure dopo la scadenza dei termini ma per un motivo valido (servizio militare, malattia, ecc.), non riceverà alcuna decisione d’esame e quindi è come se non avesse sostenuto l’esame. Tuttavia, il candidato può ripresentarsi all’esame in qualsiasi momento, sostenerlo e ricevere una decisione.

In conformità con i termini di prescrizione della legge sui sussidi14 il diritto di presentare la domanda decade cinque anni dopo il sostenimento dell’esame federale. Per stabilire il momento in cui tale diritto decade è determinante la data in cui viene notificata la decisione d’esame.

La lettera b pone il requisito della frequenza di un corso di preparazione. Per i candidati all’esame è determinante il momento in cui inizia il corso. I numeri 1 e 2 elencano i requisiti dei corsi di preparazione che danno diritto ai contributi. Innanzitutto, nell’anno in cui vengono seguiti, devono essere inclusi nella lista dei corsi di preparazione di cui all’articolo 66g (n. 1).

I corsi iniziati prima del 2017 (cfr. art. 78a cpv. 2) o il cui inizio risale a più di sette anni prima dell’esame federale (n. 2) non danno diritto ai contributi. La disposizione del numero 2 sottolinea il fatto che il corso deve essere frequentato con il chiaro intento di sostenere il relativo esame federale. Il termine accordato è piuttosto ampio per tenere conto di eventuali interruzioni per motivi professionali o famigliari.

La limitazione temporale di cui alla lettera b ha una rilevanza pratica solo nei primi anni.

Art. 66d

Gli articoli 66d e 66e disciplinano il caso eccezionale di cui all’articolo 66a capoverso 3 (modello con finanziamento transitorio). Le persone che durante la preparazione a un esame federale si ritrovano in difficoltà economiche e non hanno accesso ad altre fonti di finanziamento possono richiedere un contributo parziale prima del sostenimento dell’esame senza grandi oneri amministrativi. Il versamento di questo contributo permette loro di proseguire la formazione. Anche il modello con finanziamento transitorio rimane vincolato al sostenimento dell’esame federale per garantire la differenziazione rispetto alla formazione professionale continua.

Analogamente alla domanda di contributi presentata dopo il sostenimento dell’esame, la domanda di contributi parziali comprende i dati personali del richiedente (cpv. 1 lett. a) e la ricevuta che attesta il pagamento dei costi computabili del corso di preparazione frequentato (cpv. 1 lett. c).

Inoltre, il richiedente deve impegnarsi per iscritto a fornire al massimo entro cinque anni la prova che l’esame federale in questione è stato sostenuto (cpv. 1 lett. b).

Infine, tramite l’invio dell’ultima tassazione definitiva, deve dimostrare di essere esentato dal pagamento dell’imposta federale diretta (cpv. 1 lett. d). La presentazione di questo documento, con cui il richiedente certifica che la sua situazione rappresenta un caso eccezionale, evita lo svolgimento di onerosi controlli finanziari e costituisce una facilitazione a livello amministrativo.

Il capoverso 2 stabilisce che possono essere presentate diverse domande di contributi parziali e che i richiedenti possono esigere eventuali contributi residui dopo il sostenimento dell’esame federale.

14 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu), RS 616.1 316-01832 \ COO.2101.108.7.493012 18/22