Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/17: Revisione dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) · 22 pagine

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Rapporto esplicativo sull’avamprogetto posto in consultazione

Art. 66e

I requisiti di accesso ai contributi parziali sono impostati sostanzialmente allo stesso modo di quelli relativi alle domande di contributi presentate dopo il sostenimento dell’esame federale (art. 66b e 66c). La domanda di contributi parziali disciplina il caso eccezionale che prevede la possibilità di versare i contributi prima del sostenimento dell’esame. Una differenza è costituita dall’obbligo di sottoscrivere un impegno scritto a sostenere l’esame federale in questione entro cinque anni (cpv. 1 lett. b). Anche nel modello con finanziamento transitorio vale il principio per cui il diritto ai contributi è vincolato al sostenimento dell’esame federale. Per questo la decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame (decisione d’esame) deve essere presentata al massimo entro cinque anni dalla prima domanda di contributo parziale (cfr. art. 66d cpv. 1 lett. b n. 2). Così come nel modello standard, l’esito dell’esame è irrilevante.

Per comprovare che nel momento in cui presenta la domanda il candidato si sta già preparando a sostenere un esame federale, con ogni domanda occorre fornire le ricevute che attestano l’avvenuto pagamento dei costi computabili del corso per un importo minimo totale di 3500 franchi (cpv. 1 lett. d). La lettera f del capoverso 1 definisce la condizione che determina il caso eccezionale: la domanda può essere presentata soltanto da coloro che sono stati esentati dal pagamento dell’imposta federale diretta. Pertanto, possono richiedere contributi parziali le persone che durante la preparazione a un esame federale si ritrovano in difficoltà economiche e non hanno accesso ad altre fonti di finanziamento.

Per garantire che in entrambi i modelli vengano applicate le stesse scadenze, i corsi di preparazione che danno diritto ai contributi non devono risalire a più di due anni dalla domanda di contributi parziali (lett. c n. 2) e non devono essere iniziati prima del 1° gennaio 2017 (cfr. art. 78a cpv. 2).

Qualora vengano presentate diverse domande, i requisiti di accesso ai contributi verranno nuovamente verificati ogni volta.

Il capoverso 2 disciplina la procedura di elaborazione del conteggio finale. Oltre alla decisione d’esame, su cui ci si basa per stabilire in maniera definitiva il diritto ai contributi, è possibile presentare altre ricevute non ancora inoltrate che attestano il pagamento dei costi computabili dei corsi di preparazione frequentati (ricevute di pagamento). Tenendo conto dei contributi parziali già erogati, la SEFRI elabora un conteggio finale e versa eventuali contributi residui.

Il capoverso 3 dispone il rimborso dei contributi parziali erogati qualora non sia stato sostenuto alcun esame entro il termine stabilito e non vi sia quindi alcun diritto ai contributi. Ai rimborsi si applicano le disposizioni della legge sui sussidi.

Art. 66f

Il capoverso 1 stabilisce che i tassi di contribuzione applicati ai costi computabili dei corsi ammontano al 50 per cento. Pertanto, se un candidato ha seguito un corso di preparazione che prevede costi computabili per 10 000 franchi, la Confederazione rimborserà 5000 franchi.

In base al capoverso 2 il tetto massimo dei costi computabili dei corsi (cfr. cpv. 3) ammonta a 19 000 franchi per gli esami federali di professione e a 21 000 franchi per gli esami professionali federali superiori. Questi importi coprono la maggior parte dei prezzi praticati sul mercato. Se un candidato si presenta diverse volte allo stesso esame, i costi computabili dei corsi vengono sommati fino al raggiungimento del tetto massimo. Se invece un candidato si presenta a diversi esami – per esempio a un esame professionale federale superiore dopo aver sostenuto un esame federale di professione – ha diritto ai contributi per ogni singolo esame ma non può far valere due volte lo stesso corso di preparazione.

Il capoverso 3 stabilisce che è considerata computabile, e quindi sovvenzionabile, soltanto la parte dei costi del corso finalizzata direttamente alla trasmissione di conoscenze utili per la preparazione all’esame federale. Di conseguenza, le spese sostenute per il vitto, i viaggi, i pernottamenti, la festa di diploma, ecc. non danno diritto ai contributi.

Se la preparazione si svolge in un corso dai contenuti più ampi sono computabili solo i costi del corso finalizzati direttamente alla trasmissione di conoscenze e competenze rilevanti per l’esame federale di professione o l’esame professionale federale superiore che si vuole sostenere.

I costi computabili dei corsi pagati dai candidati devono essere certificati dagli operatori dei corsi (cfr. art. 66i cpv. 1) tramite un’apposita ricevuta di pagamento.

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