Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/17: Revisione dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo sull’avamprogetto posto in consultazione
Requisiti di accesso ai contributi
La domanda di contributi federali deve adempiere i seguenti requisiti.
a) Sostenimento di un esame federale di professione o di un esame professionale federale
superiore (indipendentemente dall’esito): dopo che un candidato ha sostenuto un esame federale, la Commissione d’esame (CE) o la Commissione per la garanzia della qualità (CGQ) stabilisce se l’esame è stato superato. Se si è presentato all’esame il candidato riceve una decisione che dà diritto ai contributi (decisione d’esame). Se invece si è ritirato dall’esame entro i termini previsti (conformemente al regolamento d’esame) oppure dopo la scadenza dei termini ma per un motivo valido (servizio militare, malattia, ecc.), la domanda di contributi può essere presentata non appena il candidato, dopo un periodo indefinito, si iscrive nuovamente all’esame e lo sostiene.
b) Frequenza di un corso di preparazione che dà diritto ai contributi (o di più corsi di
preparazione che danno diritto ai contributi): gli operatori dei corsi rilasciano ai partecipanti una ricevuta che riporta i costi complessivi sostenuti e la relativa parte computabile (ricevuta di pagamento). Si applicano le seguenti condizioni:
lista dei corsi di preparazione (lista d’iscrizione): danno diritto ai contributi soltanto i corsi che, al momento della frequenza da parte del candidato, sono iscritti nella lista. Gli operatori possono rilasciare ricevute di pagamento solo per questi corsi. Prima di frequentare un determinato corso gli studenti devono verificare se è riportato nella lista (cfr. cap. 3.4.1);
doppio finanziamento Confederazione/Cantoni: sono sovvenzionabili soltanto i corsi iniziati dopo il 1° gennaio 2017 e che non ricevono già finanziamenti orientati all’offerta tramite l’Accordo intercantonale sulle scuole specializzate superiori (ASSS)8 o altri contributi cantonali (cfr. cap. 3.4.4);
invio multiplo della stessa ricevuta di pagamento: la stessa ricevuta può essere inviata una sola volta. Pertanto non può essere ripresentata in occasione di una nuova domanda;
tetto minimo: per poter presentare una domanda la somma dei costi computabili di tutti i corsi deve superare 1000 franchi (cfr. cap. 3.2);
c) Domicilio in Svizzera al momento della notifica della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell’esame federale (decisione d’esame).
La domanda di contributi deve essere presentata al massimo cinque anni dopo il sostenimento dell’esame federale. È possibile far valere i costi computabili dei corsi che sono stati frequentati al massimo sette anni prima del sostenimento dell’esame federale.
Modalità di versamento
I contributi federali vengono versati una sola volta dopo il sostenimento dell’esame federale.
8 Accordo intercantonale sulle scuole specializzate superiori (ASSS): http://www.edk.ch/dyn/11615.php 316-01832 \ COO.2101.108.7.493012 8/22