Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/17: Revisione dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) · 22 pagine

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Rapporto esplicativo sull’avamprogetto posto in consultazione

Mentre il Consiglio nazionale aveva accettato questa regola, il Consiglio degli Stati, dopo la prima consultazione, aveva chiesto che fosse versato un contributo annuale ai partecipanti dei corsi nel timore che, senza il necessario prefinanziamento, queste persone non fossero in grado di coprire da sole i costi fino al sostenimento dell’esame. Le due Camere sono giunte a una soluzione di compromesso che introduce una nuova norma: oltre a versare contributi alle persone che hanno seguito un corso di preparazione, su domanda, la Confederazione può concedere contributi parziali a coloro che frequentano un corso prima che lo concludano.

Con questa misura il legislatore intende tenere conto dei casi eccezionali in cui le persone che frequentano i corsi non possono avvalersi di nessun’altra fonte di finanziamento (reddito, datore di lavoro, organizzazioni del mondo del lavoro, Cantoni, terzi) che consenta loro di coprire i costi fino al versamento dei contributi federali. Questa soluzione permette di tenere conto dei casi di rigore.5 Nell’ottica della modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale ciò significa che le persone che si trovano in una situazione economica precaria e che non hanno accesso ad altre fonti di finanziamento potranno richiedere contributi in anticipo e senza grossi oneri amministrativi. Tuttavia, per poter tracciare un confine netto con la formazione professionale continua, è stata confermata la necessità di vincolare i contributi agli esami federali. Infatti, il pagamento di un contributo annuale a tutti i partecipanti dei corsi non è una soluzione auspicabile a causa delle perdite fiscali e della riduzione dei sussidi versati dai datori di lavoro. Per questo la maggior parte delle persone riceverà i contributi solo dopo aver sostenuto un esame federale. I datori di lavoro, le associazioni professionali e altri soggetti terzi saranno ancora tenuti a partecipare al finanziamento dei corsi di preparazione o almeno a garantire la copertura finanziaria fino al sostenimento dell’esame.

L’impostazione dettagliata del sistema di finanziamento è definita nell’ordinanza sulla formazione professionale e illustrata nei seguenti capitoli.

3 Normativa proposta: modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)

Dalle discussioni tra le Camere federali è emerso che per l’attuazione del finanziamento orientato alla persona sono necessari due modelli con diversi requisiti di accesso ai contributi e diverse modalità di versamento. Il modello standard prevede che la Confederazione versi i contributi alle persone che hanno frequentato i corsi di preparazione dopo il sostenimento dell’esame federale. Il Parlamento ha affiancato a questo modello una disposizione per i casi di rigore in base alla quale il Consiglio federale può, su domanda, concedere contributi parziali già durante la frequenza del corso. Lo scopo di questi contributi parziali è aiutare le persone che si trovano in difficoltà economiche e non hanno altre fonti di finanziamento a coprire il periodo che va dal momento in cui si generano i costi (prima/durante il corso) fino a quello in cui vengono versati i contributi (dopo il sostenimento dell’esame). Si tratta quindi di un

finanziamento transitorio.

Il modello standard e il modello con finanziamento transitorio devono essere disciplinati

nell’ordinanza sulla formazione professionale, ognuno con i suoi requisiti di accesso ai contributi e le sue modalità di versamento. Non vi sono invece differenze per quanto riguarda il tasso di contribuzione, i costi computabili dei corsi e i tetti minimi e massimi.

Le modifiche della LFPr e dell’OFPr entreranno in vigore il 1° gennaio 2018. Dato che il finanziamento orientato alla persona costituisce una novità assoluta, la sua introduzione è legata ad alcune incertezze. Per questo l’ordinanza stabilisce che il finanziamento sarà accompagnato da un monitoraggio e che dopo tre anni si svolgerà una verifica dell’efficacia.

5 Comunicato stampa della CSEC-S: https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wbk-s-2016-10-11.aspx?lang=1040 316-01832 \ COO.2101.108.7.493012 6/22