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Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 24 pagine

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Potenza termica

fino a da da da oltre 70 kW 70 kW 500 kW 1 MW 10 MW

a a a 500 kW 1 MW 10 MW cifra 31 cpv. 1 lett. c o d n. 2 – particelle solide in totale mg/m3 50 50 20 2010

– monossido di carbonio (CO) mg/m3 1000 500 500 250150

– Ossidi d’azoto (NOx),indicati come diossido d’azoto (NO2) mg/m3 2 2 2 2150

– Sostanze organiche gassose, indicate come carbonio totale mg/m3 – – – –50

– Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca3 mg/m3 – – – 3030

Osservazioni:

– Nella tabella, il trattino indica che non è prescritta alcuna limitazione, né nell’allegato 3

né nell’allegato 1.

1Per le stufe tradizionali costruite in opera secondo la norma EN 15544 (Stufe tradizionali

piene in maiolica/intonacate costruite in opera – Dimensionamento)9 si applicano le limitazioni delle emissioni di particelle solide e CO fino a 70 kW, indipendentemente dalla potenza termica.

2Si veda l’allegato 1 cifra 6, valore limite per gli ossidi di azoto.

3La presente limitazione delle emissioni concerne unicamente gli impianti muniti di un

dispositivo di denitrificazione.

2 Le emissioni di ossidi di zolfo, indicate come anidride solforosa e riferite a un tenore in ossigeno nei gas di scarico del 6 %, non devono superare i seguenti valori:

a. per gli impianti con una potenza termica da

50 a 300 MW 200 mg/m3

b. per gli impianti con una potenza termica superiore a 300 MW 150 mg/m3

3 In deroga al capoverso 1, le emissioni di ossidi d’azoto, indicate come diossido d’azoto e riferite a un tenore in ossigeno nei gas di scarico del 6 %, non devono superare i seguenti valori:

a. per gli impianti con una potenza termica da 100 a 300 MW 200 mg/m3

b. per gli impianti con una potenza termica superiore a 300 MW 150 mg/m3

4 L’autorità fissa le limitazioni preventive delle emissioni di composti del cloro e di sostanze organiche sotto forma di gas, vapore o particelle secondo l’articolo 4; le limitazioni delle emissioni di composti del cloro secondo l’allegato 1 cifra 6 e le limitazioni delle emissioni di sostanze organiche secondo l’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.

5 Sono salve le esigenze particolari secondo la cifra 523.

9Questa norma può essere consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’ambiente,

Worblentalstr. 68, 3063 Ittigen o richiesta, a pagamento, all’Associazione svizzera di normazione (ASN), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.