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Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 24 pagine

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b. i motori a combustione interna delle macchine e degli apparecchi muniti di un marchio di omologazione corrispondono al motore o alla famiglia di motori omologati.

Titolo prima dell’art. 42a

Sezione 3a: Limitazione della durata delle disposizioni sulla messa in commercio e la messa in servizio degli impianti a combustione

Art. 42a

1La durata delle disposizioni sulla messa in commercio degli impianti a combustione è limitata come segue:

a. impianti a combustione di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettere a - f: al 25 settembre 2018;

b. impianti a combustione di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettera g: al 31 dicembre 2019.

2La durata delle disposizioni sulla messa in servizio degli impianti a combustione di cui all’articolo 20d lettera a è limitata al 31 dicembre 2021.

II

Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

L’ordinanza del 19 maggio 20107 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:

Art. 2 lett. c n. 3 e 7

Abrogati

IV

Disposizioni transitorie della modifica del 18 giugno 2010

Abrogate

Disposizioni transitorie della modifica del XX YY 2018

1Per gli impianti che secondo la modifica del XX YY 2018 devono essere risanati, ma che soddisfano già le limitazioni preventive delle emissioni stabilite dalle dispo-

7 RS 946.513.8