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Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 24 pagine
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Cifra 523 Esigenze particolari
1Le caldaie a carica manuale con una potenza termica nominale pari o inferiore a 500 kW devono essere munite di un accumulatore di calore in grado di assorbire almeno l’energia termica fornita alla potenza nominale da ogni carica, considerando un calore residuo a 35° C.
2Le caldaie a carica automatica con una potenza termica nominale pari o inferiore a 500 kW devono essere munite di un accumulatore di calore di almeno 25 litri per kW di potenza termica nominale. Sono eccettuate le caldaie per pellet con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW.
3Se singoli focolari di cui ai capoversi 1 o 2 sono impiegati in varie combinazioni come un’unica unità d’esercizio per coprire un fabbisogno di calore o di vapore variabile, l’autorità può stabilire capacità di accumulazione inferiori.
Cifra 524
1Per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale di cui alla cifra 22 lettera f non sono necessarie misurazioni in occasione del collaudo se:
a. è disponibile una dichiarazione di prestazione o una dichiarazione equivalente del fabbricante;
b. è disponibile una dichiarazione del fabbricante, che attesti che la stufa tradizionale costruita in opera è stata dimensionata e costruita secondo la norma EN 15544 (Stufe tradizionali piene in maiolica/intonacate costruite in opera
– Dimensionamento)10;
c. l’impianto a combustione è munito di un sistema di separazione delle polveri corrispondente allo stato della tecnica, segnatamente ai requisiti della norma tecnica VDI 367011 (Abgasreinigung – Nachgeschaltete Staubminderungseinrichtungen für Kleinfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe).
1bisPer le caldaie con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW alimentate con legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 31 lettere a, b o d numero 1, nell’ambito dei controlli degli impianti a combustione non devono essere misurate le emissioni di particelle solide se è rispettato il valore limite per il monossido di carbonio e le condizioni d’esercizio sono paragonabili a quelle della misurazione in occasione del collaudo.
2L’UFAM raccomanda procedure di misurazione e di valutazione idonee.
3Per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale non sottoposti a misurazioni periodiche secondo la cifra 22 lettera f, l’autorità controlla in particolare i residui di combustione e lo stato dell’impianto. La prima volta informa anche in merito all’uso corretto dell’impianto nonché all’impiego e allo stoccaggio del com-
10 Questa norma può essere consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’ambiente, Worblentalstr. 68, 3063 Ittigen o richiesta, a pagamento, all’Associazione svizzera di normazione (ASN), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.
11 Questa norma può essere consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’ambiente, Worblentalstr. 68, 3063 Ittigen o richiesta, a pagamento, all’Associazione svizzera di normazione (ASN), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.