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Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 24 pagine
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Allegato 5 (art. 21 e 24)
Esigenze in materia di combustibili e carburanti
Cifra 11 Definizioni
1Per olio «extra leggero» s’intendono gli oli da riscaldamento «extra leggero Euro» ed «extra leggero Eco».
2L’olio vegetale allo stato naturale e il metilestere di olio vegetale che soddisfa i requisiti della norma EN 14214 (Prodotti petroliferi liquidi – Esteri metilici di acidi grassi (FAME) per motori diesel e per impianti di riscaldamento – Requisiti e metodi di prova)16 sono equiparati all’olio da riscaldamento «extra leggero Eco».
Cifra 11bisTenore in zolfo e in azoto degli oli da riscaldamento
1Il tenore in zolfo:
a. dell’olio da riscaldamento «extra leggero Euro» non deve superare lo 0,1 per cento (% m/m);
b. dell’olio da riscaldamento «extra leggero Eco» non deve superare lo 0,005 per cento (% m/m);
c. dell’olio da riscaldamento «medio» e «pesante» non deve superare il 2,8 per cento (% m/m).
2Il tenore in azoto dell’olio da riscaldamento «extra leggero Eco» non deve superare lo 0,01 per cento (% m/m).
Cifra 41 cpv. 1 lett. d
1Sono considerati combustibili e carburanti gassosi:
d. i gas assimilabili al gas naturale, al gas di petrolio o al gas di città, come il biogas, il gas risultante dalla gassificazione di legna da ardere secondo la cifra 31 capoverso 1 lettere a, b o d numero 1 o i gas provenienti dagli impianti di depurazione delle acque;
16 Questa norma può essere consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’ambiente, Worblentalstr. 68, 3063 Ittigen o richiesta, a pagamento, all’Associazione svizzera di normazione (ASN), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.