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Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 24 pagine
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alimentati con olio «extra leggero» o gas;
b. impianti a combustione con una potenza termica pari o inferiore a 70 kW, alimentati con legna da ardere secondo l’allegato 5 cifra 31 lettere a, b o d numero 1;
c. motori a combustione stazionari e turbine a gas con una potenza termica pari o inferiore a 100 kW;
d. distributori di benzina.
Art. 14 cpv. 2
2Le misurazioni delle emissioni sono eseguite secondo le regole riconosciute della metrologia. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) emana raccomandazioni per l’esecuzione delle misurazioni. Le esigenze tecniche in materia di sistemi di misurazione e stabilità di misurazione sono disciplinate dall’ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione e dalle disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Art. 19b cpv. 1bis
1bisPer le macchine di cantiere che soddisfano le esigenze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 20163, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine e agli apparecchi mobili non stradali, la prova di conformità comprende l’omologazione del tipo di motore o della famiglia di motori rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea secondo il regolamento (UE) n. 2016/1628.
Art. 20 cpv. 1 lett. a e d-h
1I seguenti impianti a combustione possono essere messi in commercio soltanto se ne è provata la conformità con le esigenze di cui all’allegato 4 (art. 20a):
a. i bruciatori ad aria soffiata, alimentati con olio da riscaldamento «extra leggero» o con gas, con una potenza termica nominale pari o inferiore a 400 kW;
d. le caldaie e i generatori di calore a circolazione con bruciatore atmosferico a gas con una potenza termica nominale pari o inferiore a 400 kW, nella misura in cui come vettore termico viene impiegata acqua e la temperatura massima di quest’ultima è limitata a 110 °C;
e. gli scaldacqua a gas ad accumulazione (boiler) con una capienza superiore a 30 litri d’acqua e una potenza termica nominale pari o inferiore a 400 kW;
f. gli scaldacqua ad azione istantanea a gas con una potenza termica nominale
2 RS 941.210
3 GU L 252 del 16.09.2016, pag. 53.