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Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 24 pagine
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Allegato 2 (art. 3 cpv. 2 lett. a)
Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni degli impianti speciali
Sommario (nuove cifre 14 e 29)
14 Impianti di miscelazione dell’asfalto
29 Impianti di produzione di acido nitrico
Cifra 14 Impianti di miscelazione dell’asfalto
Cifra 141 Grandezza di riferimento
I valori limite d’emissione si riferiscono a un tenore in ossigeno dei gas di scarico del 17 per cento (% vol.).
Cifra 142 Esigenze in materia di costruzione e d’esercizio
1I gas di scarico del miscelatore devono essere raccolti e convogliati in un impianto di depurazione.
2Durante il riempimento del serbatoio di stoccaggio del bitume occorre utilizzare un sistema di recupero dei vapori.
Cifra 143 Polvere
Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare 20 mg/m3.
Cifra 144 Sostanze organiche gassose
1I valori limite d’emissione di cui all’allegato 1 cifra 7 non sono applicabili.
2Le emissioni di sostanze organiche gassose vanno indicate come carbonio totale e non devono superare 50 mg/m3.
3Qualora non fosse possibile adempiere alle esigenze di cui al capoverso 2 a causa della quota elevata di asfalto di demolizione impiegata nell’impianto, sia per ragioni tecniche o d’esercizio sia per ragioni di sopportabilità economica, l’autorità può fissare, per le relative fasi di esercizio, valori limite meno severi, fino a 80 mg/m3.
Cifra 145 Ossidi d’azoto
Le emissioni di ossidi d’azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d’azoto, non devono superare 100 mg/m3.