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Consultazione 2017/33: Pacchetto d'ordinanze in materie ambientale, primavera 2018 · 24 pagine
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Allegato 3 (art. 3 cpv. 2 lett. b)
Limitazioni completive o derogatorie delle emissioni degli impianti a combustione
Cifra 1 cpv. 1 lett. b
1Le disposizioni del presente allegato valgono per gli impianti a combustione che servono ai seguenti scopi:
b. produzione di calore di processo, compreso il calore di cottura per uso industriale;
Cifra 22 lett. e e f
I seguenti impianti a combustione non sottostanno alla misurazione periodica ai sensi dell’articolo 13 capoverso 3:
e. gli impianti per il riscaldamento d’ambiente locale alimentati con carbone; f gli impianti per il riscaldamento d’ambiente locale alimentati con combustibili solidi, se viene impiegata unicamente legna da ardere allo stato naturale secondo l’allegato 5 cifra 31 capoverso 1 lettere a, b o d numero 1.
Cifra 3 cpv. 3
3Se singoli focolari della stessa unità d’esercizio sono impiegati in varie combinazioni per coprire un fabbisogno di calore o di vapore variabile, l’autorità può stabilire le limitazioni delle emissioni in base alle potenze termiche dei singoli focolari.
Cifra 411 cpv. 1 e 3
1Le emissioni degli impianti a combustione alimentati con olio «extra leggero» non devono superare i seguenti valori:
Impianti a combustione alimentati con olio «extra leggero»
– Grandezza di riferimento: i valori limite delle sostanze nocive sotto forma di gas si riferiscono a un tenore di ossigeno nei gas di scarico del 3 % vol – Indice di fuliggine – Monossido di carbonio (CO) 80 mg/m3 – Ossidi d’azoto (NOx), indicati come diossido d’azoto: a. radiatori con e senza emissione luminosa 200 mg/m3 b. impianti con temperatura del vettore termico superiore a 110° C 150 mg/m3 c. altri impianti 120 mg/m3 – Ammoniaca e suoi composti, indicati come ammoniaca1 30 mg/m3 Osservazioni:
1 La presente limitazione delle emissioni concerne unicamente gli impianti muniti di un