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Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 5 pagine

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Ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti RU ...

password e può essere messa a disposizione esclusivamente di persone di cui al capoverso 1.

Art. 4 lett. c–f

Per pubblicità professionale s’intende la pubblicità di medicamenti come:

c. la pubblicità mediante media elettronici come supporti video, audio e di dati nonché applicazioni informatiche;

d. la pubblicità in occasione di manifestazioni promozionali o di incontri scientifici;

e. l’esecuzione e il sostegno finanziario di manifestazioni promozionali;

f. Abrogata

Art. 5 cpv. 5–7

5Le affermazioni devono basarsi sullo stato attuale delle conoscenze scientifiche e farvi riferimento. La pubblicità può far riferimento soltanto a studi clinici eseguiti e pubblicati o proposti per la pubblicazione secondo i criteri della Buona prassi degli studi clinici (BPSC), e a rilevamenti di dati come meta-analisi o rapporti di esperienza pratica pubblicati in un media specializzato scientificamente riconosciuto. Le pubblicazioni devono essere citate integralmente, con l’indicazione esatta della fonte. Occorre inoltre indicare che gli specialisti possono chiedere all’impresa copia completa del rapporto d’esame e dei relativi riferimenti bibliografici.

6Un medicamento, un’indicazione, un dosaggio, una formula galenica o un imballaggio possono essere reclamizzati come «nuovi» per la durata di diciotto mesi dalla prima omologazione in Svizzera. Dall’informazione deve risultare chiaramente in che cosa consiste la novità.

7La pubblicità per medicamenti complementari senza menzione dell’indicazione deve basarsi su media specializzati scientificamente riconosciuti o su monografie riconosciute della medicina complementare.

Art. 6, rubrica e lett. g

Indicazioni obbligatorie

La pubblicità deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

g. l’indicazione che informazioni dettagliate sono desumibili dalla pubblicazione dell’informazione relativa al medicamento; come fonte di quest’ultima deve essere riportato l’elenco di cui all’articolo 67 capoverso 3 o all’articolo 95b LATer;

Art. 7 cpv. 1

1Le affermazioni relative a confronti con altri medicamenti sono lecite soltanto se sono scientificamente corrette e si basano su studi o rilevamenti di dati come meta-