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Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 5 pagine

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Ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti RU ...

2I campioni destinati al pubblico devono essere chiaramente e durevolmente designati come «campione gratuito». Devono soddisfare le esigenze di Swissmedic riguardo alle indicazioni e ai testi su contenitori e imballaggi.

3I campioni di medicamenti della medicina umana possono contenere al massimo una dose giornaliera raccomandata.

4I campioni di medicamenti delle categorie di dispensazione C e D possono essere dispensati al pubblico soltanto dai punti di distribuzione autorizzati. Non è consentito offrirli a libera disposizione.

Art. 21 cpv. 1 lett. f

1È illecito segnatamente:

f. consegnare buoni d’acquisto per medicamenti;

Art. 23 Controllo preliminare

Swissmedic può obbligare un titolare di omologazione che contravviene gravemente o ripetutamente alle disposizioni sulla pubblicità dei medicamenti a trasmettergli prima della presentazione, per esame e approvazione, per un periodo adeguato e nella forma da esso designata, tutti i progetti della pubblicità programmata.

Art. 25 cpv. 3 lett. b

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

II

Allegato, rimando parentetico

(Art. 17a cpv. 1)

III

La presente ordinanza entra in vigore il …..

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione,

Walter Thurnherr