Progetto
Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 5 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
Ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti RU ...
2I campioni destinati al pubblico devono essere chiaramente e durevolmente designati come «campione gratuito». Devono soddisfare le esigenze di Swissmedic riguardo alle indicazioni e ai testi su contenitori e imballaggi.
3I campioni di medicamenti della medicina umana possono contenere al massimo una dose giornaliera raccomandata.
4I campioni di medicamenti delle categorie di dispensazione C e D possono essere dispensati al pubblico soltanto dai punti di distribuzione autorizzati. Non è consentito offrirli a libera disposizione.
Art. 21 cpv. 1 lett. f
1È illecito segnatamente:
f. consegnare buoni d’acquisto per medicamenti;
Art. 23 Controllo preliminare
Swissmedic può obbligare un titolare di omologazione che contravviene gravemente o ripetutamente alle disposizioni sulla pubblicità dei medicamenti a trasmettergli prima della presentazione, per esame e approvazione, per un periodo adeguato e nella forma da esso designata, tutti i progetti della pubblicità programmata.
Art. 25 cpv. 3 lett. b
Concerne soltanto i testi tedesco e francese.
II
Allegato, rimando parentetico
(Art. 17a cpv. 1)
III
La presente ordinanza entra in vigore il …..
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione,
Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr