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Consultazione 2017/54: Revisione delle ordinanze in seguito alla revisione sulla legge dei prodotti terapeutici (pacchetto d'ordinanze relativo ai prodotti terapeutici IV) · 5 pagine

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Ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti RU ...

Art. 15 lett. c

Per pubblicità destinata al pubblico s’intende la pubblicità di medicamenti come:

c. la pubblicità mediante media elettronici come applicazioni informatiche, supporti video, audio e di dati;

Art. 16 cpv. 2 e 4

2Le proprietà del medicamento devono essere presentate in modo oggettivamente corretto e senza esagerazioni con il testo, l’immagine o il suono.

4Un medicamento, un’indicazione, un dosaggio, una formula galenica o una confezione possono essere reclamizzati come «nuovi» durante diciotto mesi dalla prima omologazione in Svizzera. Dall’informazione deve risultare evidente in che cosa consiste la novità.

Art. 17a Pubblicità con l’indicazione di medicamento omologato

1Tutta la pubblicità per i medicamenti delle categorie di dispensazione C e D deve recare l’indicazione di medicamento omologato, utilizzando i testi di cui agli articoli 16 capoverso 5 lettera c e 17. Può essere aggiunta la rappresentazione grafica riprodotta nell’allegato.

2Tutta la pubblicità per i medicamenti della categoria di dispensazione E non deve recare l’indicazione di medicamento omologato.

Art. 17b Pubblicità per medicamenti omologati a livello cantonale

1Tutta la pubblicità per i medicamenti omologati a livello cantonale secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera f LATer deve recare l’avvertenza esplicita e chiaramente leggibile: «Questo medicamento non è stato sottoposto a un esame della qualità, della sicurezza e dell’efficacia è non è stato omologato da Swissmedic. Per questo motivo, può essere dispensato esclusivamente nel Cantone [nome del Cantone]».

2L’articolo 17 si applica per analogia per l’impostazione di questa avvertenza obbligatoria, per quanto riguarda la leggibilità, lo sfondo, la grandezza della scritta in stampatello, la grandezza dei caratteri, la chiarezza, la visualizzazione e durata di quest’ultima.

Art. 18 cpv.1

1Se la pubblicità è intesa unicamente a ricordare una marca o una marca mantello, possono essere menzionati solo il nome del preparato con o senza il nome del titolare dell’omologazione.

Art. 19 Campioni destinati al pubblico

1I campioni destinati al pubblico possono essere dispensati solo gratuitamente.