Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/57: Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) · 21 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati

Riferimento/numero di protocollo: COO.2180.101.7.692679

a. le competenze per l’accertamento della concorrenzialità sul mercato del lavoro e per la

gestione del caso;

b. la procedura per l’accertamento della concorrenzialità sul mercato del lavoro;

c. il numero di notifiche, il profilo delle persone oggetto di notifica e il numero dei colloca-

menti; e

d. le misure intraprese per l’integrazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse

provvisoriamente e il loro finanziamento.

AG, ZH, FR, NW, OW, SZ, SH: normalmente i Cantoni redigono un rapporto alla SECO nel quadro della misurazione degli effetti dell’assicurazione contro la disoccupazione. Non è chiaro perché si introduca ora un nuovo e ampio obbligo di rendicontazione nei confronti della SEM, per di più senza compensazione corrispondente. FR, GE: devono essere a disposizione le banche dati opportune. ZH: in ogni caso una soluzione sarebbe il finanziamento mediante un incremento della somma forfetaria per l’integrazione.

GL, NW, OW: la rendicontazione proposta nei confronti della SEM è respinta. GL: le notifiche opportune avvengono già nel quadro dei Programmi Cantonali d’Integrazione (PIC). NW, OW: gli indicatori necessari dovrebbero già essere visibili nelle banche dati esistenti dell’assicurazione contro la disoccupazione (COLSTA). OW: i Cantoni sono interessati all’integrazione nel mercato del lavoro anche senza la direzione della Confederazione.

BS: il monitoraggio implica un onere supplementare (soprattutto lett. c). A seconda delle direttive concrete della SEM si rende necessaria una nuova banca dati. Invece di un monitoraggio di tutti i Cantoni, a carico della SEM, potrebbe avere luogo un monitoraggio approfondito in 3 o 4 Cantoni.

NE, GE, CdC, PS, Verdi, SGB, SSPS, BEBV, SBV-1, CIS, FER, CFM: la rendicontazione è accolta. Essa permette il controllo dell’attuazione e la valutazione dell’efficacia della misura. NE, GE, CdC, SSPS, BEBV, SBV-1, CIS: non deve però condurre a un carico innecessario e sproporzionato, occorre usare in prima linea i dati già esistenti. GE: sorgono anche per la Confederazione nuovi oneri e costi considerevoli. Nel valutare i dati, occorre considerare anche la situazione particolare: un confronto diretto tra Cantoni con conseguenze sull’ammontare della somma forfetaria per l’integrazione della Confederazione non è ammissibile.

FER: dovrebbe essere illustrato anche il rapporto tra l’offerta di persone in cerca d’impiego e la domanda di forza lavoro da parte delle imprese.

SG: la rendicontazione deve essere svolta dalla parte che assegna e non dall’URC.

4. Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Scambio di dati in materia di prestazioni complementari (art. 86 cpv. 6-8 e 91b AP-OASA;

attuazione dell’art. 97 cpv. 3-4 nLStr).

Norma interpretativa: quando una presa di posizione non si pronuncia sulle modifiche proposte, ma accoglie il progetto, le proposte non oggetto di commento si considerano approvate e sono contrassegnate con un *.

4.1 Riassunto generale

12 Cantoni, 4 partiti politici e 25 enti degli ambiti interessati si sono pronunciati specificamente sullo scambio di dati in materia di riscossione di prestazioni complementari.

In linea di principio, lo scambio di dati tra le autorità di migrazione e gli organi incaricati di versare le prestazioni complementari deciso dal Parlamento (art. 97, cpv. 3 e 4 nLStr) e l’attuazione proposta di tali misure sono stati accolti con favore. Soltanto OSAR e Travail-Suisse ritengono che questa misura sia inutile.