Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/57: Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) · 21 pagine

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Riferimento/numero di protocollo: COO.2180.101.7.692679

a carico dei compiti ai sensi della LADI (assicurazione contro la disoccupazione). Occorre valutare questo sviluppo.

AG, ZH, GL, SZ, SH, SG: resta da definire in quale misura l’attività lucrativa possa essere davvero incrementata con questa iniziativa. Le stime della SEM, anche in merito agli effetti finanziari, sono poco realistiche a fronte delle qualifiche spesso in difetto. La capacità di assorbimento del mercato del lavoro è troppo limitata, peraltro, nell’ambito dei posti di lavoro richiesti per attività professionalmente poco qualificate. Si stanno suscitando aspettative sbagliate.

GL, SZ, SH: le misure speciali previste in merito alla formazione di recupero per le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti («Formazione prima del lavoro») possono anche essere percepite come favoreggiamento rispetto ad altri gruppi di persone in cerca d’impiego nella stessa situazione. Questo può condurre a tensioni sociali.

BL: nell’ordinanza occorre chiarire che l’obbligo di notifica non si applica alle persone che lavoravano e ricevono prestazioni ai sensi della LADI.

CdC, BS: occorre disciplinare lo scambio di dati tra l’aiuto sociale e le autorità del mercato del lavoro (proposta di formulazione BS). Le basi giuridiche in essere non sono sufficienti.

UR sottoscrive la presa di posizione della CdC.

3.3 Osservazioni sull’articolo 10a AP-OIntS

1I Cantoni disciplinano la procedura di notifica dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente in cerca di impiego presso il servizio di collocamento pubblico.

AI; AR, BS, BE, ZH, AG, JU, OW, SZ, SH, TG, SO, PVL, ASM, SSPS, CSI: la disciplina autonoma della procedura da parte dei Cantoni è espressamente accolta.

BS, BE, ZH, SH, GE, VS, ASM, PS, Verdi, USS, ASM: le condizioni quadro per la valutazione della concorrenzialità sul mercato del lavoro (cpv. 2) devono essere uguali ovunque. La competenza spetta alla Confederazione; la normativa è parzialmente proposta nell’ordinanza. BE: la Confederazione deve inoltre mettere a disposizione gli strumenti opportuni. CSI: la concorrenzialità sul mercato del lavoro deve essere determinata a livello cantonale in base alla situazione del mercato del lavoro regionale. Una determinazione unitaria per l’intera Svizzera potrebbe risultare troppo elevata per talune professioni. Per evitare trattamenti non paritari, delle linee guida per tutta la Svizzera dovrebbero fornire un supporto. PVL: nel cpv. 1 occorre riportare espressamente che i Cantoni determinano la competenza per l’accertamento della concorrenzialità sul mercato del lavoro.

SSPS: una redazione trasparente delle competenze professionali e una normativa e documentazione chiara dei processi decisionali presso le autorità interessate sono di importanza decisiva per il processo di integrazione.

AI, BL, AG, GL, NW; OW, SZ, SH, SG, VS, GE: la decisione definitiva sulla concorrenzialità sul mercato del lavoro e sulla notifica spetta all’URC. BL, GE: nell’ordinanza è opportuna una normativa corrispondente.

2L’obbligo di notifica si applica alle persone che sono giudicate concorrenziali sul mercato del lavoro in base a un accertamento.

AI, AR, AG, BE, BL, ZG, FR, GL, NW, OW, SZ, GR, JU, SH, SG, TI, TG, VS, UR, SO, VD, CdC, ASM, PVL, Verdi, SGB, TravailSuisse, Cgas, CIS, SSPS, SBV-1, BEBV, FER, FPV, CFM, COSAS, OSAR, Coop, CP, USIE: si accoglie con favore l’obbligo di notifica delle persone concorrenziali sul mercato del lavoro. In caso di notifica di persone non (ancora) concorrenziali sul mercato del lavoro si teme segnatamente un sovraccarico dell’URC (parere condiviso da SAV). Per l’accertamento e il raggiungimento della concorrenzialità e collocabi-