Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/57: Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) · 21 pagine
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Riferimento/numero di protocollo: COO.2180.101.7.692679
Le associazioni dei datori di lavoro sono fondamentalmente a favore dell’attuazione dell’art. 121a Cost. Tuttavia valutano criticamente il carico amministrativo aggiuntivo. Alcuni settori sottolineano che i propri membri sono imprese di piccole e piccolissime dimensioni che non dispongono di un dipartimento specializzato in risorse umane o in questioni legali. Per questo richiedono un valore soglia dell’8 per cento e un termine di transizione di 6-9 mesi. La limitazione delle informazioni andrebbe limitata a un massimo di 3 giorni lavorativi e conclusa in anticipo se il servizio di collocamento pubblico non trova dossier adeguati. In merito alle eccezioni, i datori di lavoro preferiscono la variante più lunga di un mese e presentano varie proposte per un’estensione delle disposizioni derogatorie (ad es. per l’occupazione dei posti vacanti all’interno delle imprese).
Le associazioni di lavoratori plaudono in linea di massima all’introduzione di un obbligo efficace di annunciare i posti. Sono a favore di un valore soglia del 5 per cento e di un vantaggio informativo di 5 giorni. È tuttavia formulata la richiesta che i datori di lavoro soggiacciano a un certo obbligo di motivare l’eventuale classifica di dossier adeguati come inadatti. La disciplina derogatoria restrittiva è approvata giacché riduce il rischio di elusione. Per quanto riguarda l’occupazione di breve durata, le associazioni dei lavoratori si pronunciano a favore della variante di 14 giorni.
2.2 Osservazioni sull’articolo 53a OC
1Le misure ai sensi dell’articolo 21a Lstr per le persone in cerca d’impiego vanno prese in quei generi di professioni in cui il tasso di disoccupazione in tutta la Svizzera raggiunge o supera il valore soglia del 5 per cento.
12 Cantoni (AG, AR, BS, GL, GR, SG, SH, SO, TG, UR, VD, ZH), la CdC e i Verdi propongono un valore soglia dell’8 per cento con successiva riduzione. 9 Cantoni (AI, BL, FR, GE, NW, OW, SZ, VS, ZG), PVL e le associazioni dei datori di lavoro appoggiano un valore pari almeno all’8 per cento. 3 Cantoni (JU, NE, TI), PS, Verdi, i sindacati, le associazioni dei lavoratori e l’Unione delle città svizzere propugnano un valore soglia del 5 per cento, 1 Cantone (BE) un valore soglia del 6 per cento.
La data di entrata in vigore deve essere fissata tenendo conto dei lavori di attuazione necessari alle autorità cantonali e all’economia. I Cantoni preferiscono un termine di transizione più lungo, fino a 12 mesi. La CdC richiede 6 mesi. Tale periodo sarebbe opportuno per creare i requisiti necessari a un’attuazione priva di difficoltà dell’obbligo di annuncio dei posti vacanti. Le associazioni dei datori di lavoro favoriscono un termine transitorio di 6-9 mesi. I partiti non si sono espressi a proposito.
2I generi di professioni in cui il valore soglia è raggiunto o superato sono riportati in allegato. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca provvede ogni anno agli adeguamenti necessari.
3Il calcolo del tasso di disoccupazione si basa sulla statistica del mercato del lavoro della SECO. Il tasso di disoccupazione si ottiene dividendo il numero dei disoccupati registrati presso gli uffici regionali di collocamento per il numero di persone che svolgono un’attività lucrativa.
Da vari lati si sollecita una rielaborazione qualitativa dell’elenco dei generi di professioni. Le associazioni dei datori di lavoro richiedono un grado di dettaglio più elevato, mentre il Canton TI è a favore di un livello aggregato superiore. Alcune associazioni dei datori di lavoro propugnano una suddivisione in attività qualificate e non qualificate, altri desiderano considerare le regioni economiche.