Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/57: Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) · 21 pagine
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Riferimento/numero di protocollo: COO.2180.101.7.692679
KV accoglie con favore l’avamprogetto e ritiene che sarebbe opportuno riflettere sulla strategia della Confederazione nell’ambito dello scambio e della protezione dei dati.
Rigetto:
Ambiti interessati: OSAR, TravailSuisse
OSAR ritiene che lo scambio di dati non sia adeguato e s’interroga sulla sua necessità, poiché secondo la giurisprudenza le prestazioni complementari non costituiscono aiuto sociale. Ritiene altresì che lo scambio di dati non debba interessare i cittadini di stati terzi, dato che questi hanno un termine di carenza di 10 anni.
TravailSuisse ritiene che la rimessa in questione dell’autorizzazione di dimora (permesso B) e dell’autorizzazione di soggiorno di breve durata (permesso L) in caso di riscossione di prestazioni complementari avrà un impatto assai limitato sulla volontà di puntare sul potenziale della manodopera indigena. Tale regolamentazione non serve a raggiungere gli obiettivi cui mira l’art. 121a Cost. perché tali prestazioni si rivolgono in primo luogo alle persone in pensione.
5. Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)
Nuova condizione supplementare per l’assicurazione senza contributi nell’assicurazione contro la disoccupazione di persone che ritornano dopo un soggiorno pluriennale in uno Stato non UE o AELS (art. 14 cpv. 3 AP-LADI; art. 13, titolo intermedio e cpv. 2 nOADI).
5.1 Riassunto
Per questa modifica, FR, NE, TI e VS si sono espressi a favore, AR vorrebbe un termine quadro più esteso, ad es. 5 anni, JU teme un aumento dei casi di aiuto sociale, ZH è d’accordo ma osserva che la misura non raggiunge l’effetto voluto per quanto riguarda l’abbattimento dell’attrattività dell’immigrazione.
6. Ordinanza sul commercio ambulante (OCAmb)
Nuove condizioni d’autorizzazione per gli ambulanti (art. 4 cpv. 2 lett. e nonché 3bisAP- OCAmb; art. 7 cpv. 1 lett. 4 nOCAmb).
6.1 Riassunto
Su questa modifica si sono espressi i Cantoni AG, BE, NE, SO e ZH, la Commissione federale contro il razzismo CFR, la Commissione federale per la migrazione CFM, la Radgenossenschaft der Landstrasse RAD, l’Unione sindacale svizzera USS, la Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri SZSF, l’Unione delle associazioni e dei rappresentanti dei nomadi svizzeri UnionNomad, l’associazione Sinti e Roma Svizzera VSRS, l’associazione Movimento dei nomadi svizzeri (BSR-MVS) e l’associazione transnazionale schäft qwant per la collaborazione e lo scambio culturale jenisch.
La maggioranza dei consultati considera urgente un’ulteriore concretizzazione della disposizione di legge di nuova creazione nell’ordinanza di attuazione. Il concetto di «ordine pubblico» (art. 4 cpv. 3bisdella Legge sul commercio ambulante – modifica del 16 dicembre 2016; FF 2016 8917) sarebbe impreciso e darebbe adito ad ampi margini di discrezionalità. Le associazioni del popolo nomade segnalano la mancanza di aree di sosta e transito, il che conduce spesso a una sosta illegale. I Cantoni Zurigo e Berna respingono la norma dell’art. 7 cpv. 1 lett. e progetto di emendamento, poiché sarebbe poco chiara e poco pratica. Il Canton Berna segnala che i nomadi al momento della presentazione della domanda non dispongono di un’autorizzazione del proprietario di un fondo, poiché esercitano il commercio senza pianificazione fissa nel corso dei viaggi. I Cantoni Soletta e Neuchâtel, invece, accolgono con