Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/57: Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) · 21 pagine
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Riferimento/numero di protocollo: COO.2180.101.7.692679
Il principio della limitazione della trasmissione di dati ad alcune categorie di persone è accolto con favore. I partecipanti hanno tuttavia proposto alcune modifiche. Esse vertono principalmente sull’esclusione o l’inclusione di nuove categorie di persone per la notifica (per esempio, PS e CFM chiedono di escludere anche i rifugiati e gli apolidi dalla comunicazione), l’importo a partire dal quale la notifica di rimborso delle spese mediche deve avere luogo e il momento della trasmissione dei dati.
4.2 Osservazioni sugli artt. 82, cpv. 6bis - 8 AP-OASA e 91b AP-OASA
NB: - Gli enti contrassegnati con * non hanno menzionato il progetto
- Gli articoli 82, cpv. 6bis- 8 e 91b AP-OASA sono stati valutati insieme.
Accettazione:
Cantoni: AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, NE, , OW, SZ, TG, TI,
Partiti politici: PS, PLR, PVL
Ambiti interessati: fPv, ISOLSuisse, Amt für Zusatzleistungen AZL ZH, Conferenza delle casse cantonali di compensazione, CP, Curiaviva, FER-sr, Secsuisse, USP, Swissstaffing, Swiss Textiles, ASM, USIE, USP, UPS, BEBV, CFM, CCIG, UVS, USS, economiesuisse, SAB, Coop, COSAS
Osservazioni specifiche:
a) in merito alle categorie di dati da comunicare
TG desidera la soppressione del limite di 6 000 CHF all’art. 82, cpv. 6bisAP-OASA poiché la menzione di un limite è inutile. Desidera parimenti che le persone ammesse provvisoriamente in Svizzera siano oggetto di notifica, poiché questo potrebbe rivelarsi utile nel quadro dell’esame di un’eventuale domanda di trasformazione del permesso F in permesso B (art. 86 cpv. 7 AP-OASA). Propone inoltre di completare l’art. 82 cpv. 8 AP-OASA in modo che esista una base giuridica per la trasmissione delle decisioni di revoca del titolo di soggiorno prese dalle autorità di migrazione agli uffici competenti in materia di aiuto sociale.
GR richiede che i dati concernenti il permesso di domicilio siano anch’essi comunicati, poiché alcune persone vivono all’estero e non hanno il diritto di riscuotere prestazioni.
SZ vorrebbe che la comunicazione dei dati fosse limitata alle persone senza attività lucrativa, poiché soltanto queste ultime sono soggette al ritiro dell’autorizzazione in caso di riscossione di prestazioni complementari.
BS, la città di Zurigo e USS trovano adeguata la limitazione della comunicazione dei dati ai permessi B e L proposta.
TI richiede una menzione chiara all’art. 82 cpv. 6bislett. b AP-OASA del fatto che la riduzione dei premi per i beneficiari di prestazioni complementari è compresa nel termine «prestazioni complementari annuali». Difatti, a causa della differenza tra redditi calcolabili e spese riconosciute, succede che lo straniero abbia unicamente diritto alla suddetta riduzione (versata dall’assicurazione malattia) e che non abbia diritto a una prestazione complementare extra (che gli sia versata direttamente).
Il PS accoglie con favore il fatto che le persone ammesse provvisoriamente e i titolari di un permesso di domicilio siano esclusi dal campo d’applicazione dell’art. 82 cpv. 6bisAP-OASA. Chiede che anche rifugiati e apolidi ne siano esclusi, poiché la concessione di prestazioni complementari non ha alcuna influenza sul diritto di soggiorno (in linea con la posizione della CFM e dei Verdi). Chiede che il limite di 6 000 CHF per la comunicazione dei casi in cui si ha un rimborso delle spese di malattia sia innalzato a 20 000 CHF. Ritiene che questo discrimini le persone che risiedono in casa e quelle che si trovano in istituto o in ospedale. Questa posizione è condivisa anche da USS.