Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/57: Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) · 21 pagine

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Riferimento/numero di protocollo: COO.2180.101.7.692679

Secondo il parere di una parte dei consultanti, la durata della limitazione dell’informazione dovrebbe coincidere con il termine per la trasmissione dei dossier adeguati. Per questo la maggioranza dei Cantoni e la CdC sono a favore di un incremento del termine previsto a 5 giorni. Il PS, l’USS e alcune associazioni vorrebbero invece ridurre il termine a 2 giorni, non da ultimo in quanto ciò influirebbe positivamente sull’accettazione della misura. Il PVL approva i 3 giorni proposti.

2I datori di lavoro comunicano al collocamento pubblico:

a. quali candidate e candidati hanno ritenuto adeguati;

b. quali candidate e candidati sono stati invitate/i a un colloquio di assunzione o a un test di attitudine professionale;

c. se hanno assunto una candidata/un candidato; e

d. se il posto è ancora vacante.

Il PS e i sindacati richiedono che i datori di lavoro debbano motivare l’eventuale classifica di dossier adeguati come inadatti. L’UDC respinge il riscontro del datore di lavoro in sé.

2.5 Osservazioni sull’articolo 53d OC

1Oltre all’eccezione di cui all’articolo 21a cpv. 5 Lstr non è necessario annunciare i posti vacanti se:

a. i posti vacanti in un’impresa sono occupati da persone che lavorano da almeno 6 mesi per la medesima; questo vale anche per gli apprendisti assunti a seguito dell’apprendistato;

b. l’attività lucrativa dura fino a 14 giorni;

c. vengono assunte persone che sono legate al proprietario o alla proprietaria dell’impresa da matrimonio o unione domestica registrata, oppure sono parenti o imparentati per linea diretta o fino al secondo grado per linea indiretta; i fratellastri sono equiparati ai fratelli.

2Il capoverso 1 lettera a non vale per i prestatori.

In linea di principio i Cantoni e le associazioni dei lavoratori accolgono con favore l’interpretazione stricto sensu delle eccezioni. I datori di lavoro presentano varie proposte per un’estensione delle disposizioni derogatorie (ad es. per l’occupazione dei posti vacanti all’interno delle imprese).

Tra le due varianti proposte, 12 Cantoni (AG, BL, BS, FR, NW, OW, SH, SZ, TG, UR, VD, VS) prediligono la variante più restrittiva (attività lucrativa fino a 14 giorni) se si introduce un valore soglia dell’8 per cento. 3 Cantoni (TI, JU, NE), PPD, PS, sindacati e UCS preferiscono la variante che prevede 14 giorni, a prescindere dall’entità del valore soglia. 10 Cantoni (AI, AR, BE, GE, GL, GR, SG, SO, ZG, ZH) e la CdC nonché PLR, PVL e i datori di lavoro richiedono la variante più generosa (attività lucrativa fino a un mese). swissstaffing richiede che i prestatori siano totalmente esclusi dalle disposizioni concernenti l’obbligo di annuncio. Due consultanti sono a favore di una maggiore durata dell’attività lucrativa.

2.6 Osservazioni sull’articolo 53e OC

1Un Cantone può richiedere per il proprio territorio l’introduzione dell’obbligo di annuncio dei posti vacanti ai sensi dell’articolo 53a in un genere di professione per cui il tasso di disoccupazione sul territorio raggiunge o supera il valore soglia;

2L’obbligo di annuncio dei posti vacanti è limitato di volta in volta a un anno.

Tutti i Cantoni approvano il diritto di proposta dei Cantoni. Alcuni Cantoni adducono il diritto di proposta previsto come motivazione per l’introduzione di un valore soglia più elevato.