Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/57: Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) · 21 pagine

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Riferimento/numero di protocollo: COO.2180.101.7.692679

1. Situazione iniziale

In merito all’attuazione dell’articolo 121a della Costituzione federale (Cost.), il 16 dicembre 2016 il Parlamento ha deciso diverse modifiche di legge, in particolare della legge sugli stranieri (LStr).

L’8 giugno 2017 il Consiglio federale ha aperto la procedura di consultazione per le modifiche necessarie a livello di ordinanza. Essa si è conclusa il 6 settembre 2017. In tutto sono pervenuti 98 pareri.

Il rapporto esplicativo indica quali disposizioni sono state accolte in modo positivo, negativo o scettico, l’esistenza di eventuali riserve e la richiesta di modifiche. Per i partecipanti alla procedura di consultazione che in generale accettano l’avamprogetto, si dà per acquisito che accettino tutte le disposizioni ad eccezione di quelle che rifiutano espressamente. Per i partecipanti alla procedura di consultazione che in generale rifiutano l’avamprogetto, si dà per acquisito che rifiutino tutte le disposizioni ad eccezione di quelle che accettano espressamente.

Il presente rapporto è una sintesi degli esiti della procedura di consultazione. Per le motivazioni dettagliate si rimanda alle prese di posizioni originali.1

2. Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC)

Obbligo di annuncio dei posti vacanti in caso di tasso di disoccupazione superiore alla media (art. 53a - 53e AP-LStr; art. 21a nLStr).

2.1 Riassunto e osservazioni generali

Riassumendo si può concludere che tutti i partecipanti alla procedura di consultazione accolgono con favore le modifiche, ad eccezione dell’UDC. Mentre i datori di lavoro plaudono a un valore soglia del 5 per cento, sul fronte dei lavoratori è auspicato un valore soglia pari almeno all’8 per cento. La maggioranza dei Cantoni propone un’introduzione scaglionata: in prima battuta, cioè, un valore soglia dell’8 per cento da ridurre poi successivamente. In particolare i Cantoni e i datori di lavoro chiedono inoltre un congruo periodo transitorio. Per quanto riguarda la durata proposta per la limitazione dell’informazione, la maggior parte dei consultanti è favorevole a una durata di 5 giorni. I consultanti sostengono peraltro il principio per cui il controllo e il sanzionamento spettano ai Cantoni e che con ciò si entra nel campo dell’autonomia organizzativa cantonale.

I Cantoni approvano che l’attuazione poggi sul collaudato sistema del collocamento pubblico e rispetti la struttura federale dell’esecuzione. 12 Cantoni e la CdC propongono di fissare in un primo momento un valore soglia dell’8 per cento. Quando il sistema sia stato implementato pienamente dal punto di vista esecutivo, sia disponibile un’analisi dell’efficacia sul mercato del lavoro e sia stato chiarito il finanziamento dell’attuazione, il valore soglia potrebbe essere ridotto al 5 per cento (non prima del 1° luglio 2019). 9 Cantoni sono favorevoli a un valore soglia dell’8 per cento e 4 Cantoni a un valore soglia tra il 5 e il 6 percento. La maggioranza dei Cantoni plaude alla durata di 5 giorni proposta per la limitazione dell’informazione e alla disciplina derogatoria restrittiva. Per quanto riguarda la deroga per occupazioni di breve durata, la maggior parte dei Cantoni si pronuncia a favore della variante più restrittiva (attività lucrativa fino a 14 giorni) se si introduce un valore soglia dell’8 per cento. I Cantoni si appellano al principio per cui la Confederazione deve preoccuparsi del rifinanziamento dei costi aggiuntivi.

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