Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/57: Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) · 21 pagine
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Riferimento/numero di protocollo: COO.2180.101.7.692679
I Verdi liberali sottolineano che è difficile sapere se il limite di 6 000 CHF sia ragionevole leggendo il commento esplicativo, precisando che il limite va fissato allo scopo di includere i casi più importanti.
CFM, Verdi e PS chiedono che i rifugiati con asilo e gli apolidi siano esclusi dalla trasmissione dei dati (modifica dell’art. 82 cpv. 7 AP-OASA). Da un lato, il loro ricorso all’aiuto sociale non ha alcun impatto sul loro diritto di soggiorno e, dall’altro, bisogna evitare di trattarli in maniera meno favorevole rispetto alle persone ammesse provvisoriamente.
La Conferenza delle casse cantonali di compensazione propone di includere il numero AVS nei dati da comunicare (art. 82 cpv. 6terAP-OASA). Chiede altresì di precisare che in caso di cambiamento di Cantone, il limite di 6 000 CHF sia applicabile soltanto alle prestazioni allocate nel nuovo Cantone.
b) in merito al momento della comunicazione e ai termini
La città di Zurigo e UVS stimano che l’annuncio dovrebbe svolgersi al momento della notifica della persona presso gli organi incaricati di versare le prestazioni complementari (modifica dell’art. 82 cpv. 6terAP-OASA).
BE stima che l’annuncio dovrebbe avere luogo al più presto e propone di menzionare al cpv. 6bise 6ter«prelievo presumibile». Il Cantone desidera altresì che il termine di notifica sia di 60 giorni e che essa abbia luogo anteriormente al primo versamento e al superamento dell’importo di 6 000 CHF.
GE chiede che il commento sia completato in maniera tale da precisare che le PC cessano di essere versate alla fine del termine di partenza, poiché entro il termine di partenza lo straniero non è in soggiorno illegale. Deplora che non sia stata creata alcuna base giuridica che permetta la trasmissione delle decisioni in materia di assicurazione invalidità.
La Conferenza delle casse cantonali di compensazione considera il termine di tre mesi dell’art. 91b AP-OASA assai breve e ricorda che si rischia di riscontrare un ingorgo a livello del trattamento dei casi.
c) in merito ai costi e al carico di lavoro supplementari
FR stima che il volume dei dati che saranno da trattare non si può determinare, ma richiederà di certo una sollecitazione più intensa delle risorse cantonali allocate all’esame della situazione dei cittadini stranieri. Anche BL segue questa direzione, stimando che i costi connessi al carico di lavoro supplementare non sono esplicitati nel commento e risultano difficilmente apprezzabili.
Secondo l’ASM, il commento non è abbastanza dettagliato in merito alla quantità di informazioni che dovranno essere trattate dalle autorità di migrazione cantonali. Al fine di poter aderire all’avamprogetto, considera che sarebbe necessario condurre un’analisi dei bisogni e dei costi connessi a tale scambio di dati. Occorre evitare che il trattamento dei dati ricevuti in questo ambito non sia coerente rispetto al numero di autorizzazioni di soggiorno ritirate.
La Conferenza delle casse cantonali di compensazione stima che i casi di PC in corso debbano essere esaminati e che questo richieda risorse supplementari. Valuta l’investimento legato all’attuazione pari al 2% o 5% in più per i Cantoni, una riduzione dei costi si avrebbe solamente una volta rodato il sistema.
d) altre osservazioni
Il PS respinge ogni automatismo tra il ritiro del diritto di soggiorno e la riscossione delle prestazioni complementari.
Il PLR stima che le disposizioni sullo scambio di dati migliorino l’esecuzione dell’ALC e che consentano di far cessare l’immigrazione nello stato sociale.
FER propone di raggruppare i cpv. 6bise 6terin un solo capoverso.