Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/57: Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) · 21 pagine

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Riferimento/numero di protocollo: COO.2180.101.7.692679

2. 3 Osservazioni sull’articolo 53b OC

1I datori di lavoro sono tenuti ad annunciare i posti vacanti nei generi di professioni riportati in allegato all’istanza localmente competente del collocamento pubblico.

2Devono trasmettere le seguenti informazioni:

a. professione cercata;

b. attività, inclusi requisiti speciali;

c. località di lavoro;

d. carico di lavoro;

e. data di entrata in funzione;

f. tipo del rapporto di lavoro: determinato o indeterminato;

g. indirizzo di contatto;

h. nome dell’impresa.

3L’annuncio deve essere effettuato tramite piattaforma Internet del collocamento pubblico, telefonicamente o mediante un colloquio personale.

I Cantoni GE, NE e TI richiedono indicazioni in merito al salario nel quadro dell’annuncio dei posti vacanti.

6 Cantoni, la CdC, il PS, il PVL, l’Unione sindacale svizzera, SWISS-MEM e l’ASM vorrebbero limitare le modalità di annuncio alla piattaforma Internet. L’annuncio dei posti vacanti, la trasmissione dei dossier e il riscontro dovrebbero svolgersi in via esclusivamente elettronica e non burocratica.

4Il servizio di collocamento pubblico conferma l’arrivo degli annunci.

5Il datore può pubblicare altrove i posti vacanti che è tenuto ad annunciare ai sensi del capoverso 1 soltanto dopo cinque giorni di calendario dalla ricezione della conferma.

6Per cinque giorni di calendario hanno accesso alle informazioni sui posti vacanti annunciati soltanto i collaboratori del collocamento pubblico e le persone registrate come in cerca

d’impiego.

13 Cantoni (AG, BE, BL, BS, GE, GL, GR, NE, SG, SO, TI, UR, VS), CdC, PLR, PS e alcuni sindacati e associazioni di lavoratori propugnano un termine di 5 giorni. 1 Cantone (VD) preferirebbe un termine di almeno 7 giorni. PVL nonché alcune associazioni dei datori di lavoro e associazioni settoriali richiedono un termine di 2 o 3 giorni. 8 Cantoni (AR, FR, JU, NW, OW, TG, ZG, ZH) non si esprimono espressamente sulla durata della limitazione dell’informazione. 2 Cantoni (SH, SZ) si esprimono in toni critici in merito alla limitazione dell’informazione giacché essa potrebbe avere per conseguenza che i datori di lavoro non ricevano unicamente dossier adeguati del servizio pubblico di collocamento ma anche candidature individuali di persone in cerca di un impiego che non necessariamente rispondano al profilo richiesto. 1 Cantone (SZ) rifiuta il vantaggio informativo.

PLR, PS, Verdi, alcuni sindacati e associazioni dei datori di lavoro richiedono che i posti vacanti possano essere pubblicati subito in assenza di dossier adeguati.

2.4 Osservazioni sull’articolo 53c OC

1Nel giro di tre giorni lavorativi dall’arrivo dell’annuncio completo, il servizio di collocamento pubblico trasmette ai datori di lavoro annuncianti i dati delle persone in cerca d’impiego con un dossier adeguato oppure comunica ai datori di lavoro che non sono disponibili persone compatibili.