Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/57: Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) · 21 pagine

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Riferimento/numero di protocollo: COO.2180.101.7.692679

Il Canton GL, il PVL e varie associazioni sottolineano che il diritto di proposta non dovrebbe limitarsi all’introduzione di un obbligo di annuncio, bensì dovrebbe consentire anche la sua omissione (clausola di deroga).

2.7 Violazione degli obblighi riguardanti l’annuncio dei posti vacanti (art. 117a LStr)

I consultanti plaudono al principio secondo cui il controllo e il sanzionamento incombono ai Cantoni e che con ciò si entra nel campo dell’autonomia organizzativa cantonale.

Diversi consultanti rilevano che gli URC non sono idonei a fungere da autorità di controllo giacché per la propria attività di collocamento sono tributari di una collaborazione trasparente, aperta e improntata alla fiducia con le aziende.

I Cantoni e la CdC chiedono l’introduzione di una pertinente competenza inquisitoria e sanzionatoria. Le sanzioni non devono essere pronunciate dalle autorità penali ma da quelle amministrative. Inoltre i costi devono essere interamente a carico della Confederazione.

L’ASM propone che gli organi cantonali di controllo preposti alla lotta al lavoro nero siano designati quali autorità competenti per il controllo dell’osservanza dell’obbligo di segnalare i posti. In questo contesto andrebbero applicati i principi in termini di finanziamento previsti dalla LLN (ripartizione equa tra Confederazione e Cantoni). L’ASM rileva che la proposta è stata elaborata congiuntamente all’AUSL nel quadro di un gruppo di lavoro.

3. Ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS)

Notifica di rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente in cerca di impiego (art. 10a AP-OIntS; art. 53 cpv. 6 nLStr)

3.1 Riassunto

L’obbligo di annuncio deciso dal Parlamento per le persone concorrenziali sul mercato del lavoro ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti dagli organi di aiuto sociale presso il servizio di collocamento pubblico è sostanzialmente accolto con favore dai consultanti (ad eccezione dell’UDC). Si ricorda a più riprese che è già oggi possibile e in parte si svolge già una consulenza e un collocamento da parte del servizio di collocamento pubblico, come per altre persone in cerca di impiego.

L’UDC rifiuta l’obbligo di notifica e le disposizioni di attuazione proposte; la quota di stranieri tra le persone in cerca di impiego è già oggi assai elevata: teme una preferenza per straniere e stranieri nel collocamento («priorità agli stranieri») e costi elevati senza corrispondente utilità.

Numerosi consultanti hanno rinunciato a prendere posizione su questa modifica dell’ordinanza. Questi non saranno riportati nella valutazione che segue.

Una netta maggioranza dei Cantoni e numerosi altri consultanti richiedono una compensazione da parte della Confederazione per gli oneri aggiuntivi da prevedersi, segnatamente con l’incremento della somma forfetaria per l’integrazione per i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente.

Il resoconto previsto per la SEM su tale obbligo di notifica è rimesso in questione o respinto da una maggioranza dei Cantoni, poiché non è prevista alcuna compensazione della Confederazione e già oggi nel quadro della gestione degli effetti dell’assicurazione contro la disoccupazione si ha un resoconto per la SECO.

3.2 Osservazioni generali

ZH: ai fini di un trattamento paritario dovrebbero essere notificate al servizio di collocamento pubblico anche le altre persone concorrenziali sul mercato del lavoro con aiuto sociale. Questo conduce a un passaggio dei compiti ai sensi della LC (servizio di collocamento pubblico)