Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/57: Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) · 14 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Segreteria di Stato della migrazione SEM

Cpv. 1bis Cpv. 1bis

Definizione di «motivo ana- Resta immutato

logo» secondo l’articolo 14 ca-

poverso 2 LADI

Cpv. 2 Cpv. 2 nuovo A scopo di trasparenza Gli stranieri domiciliati che ri- Gli stranieri domiciliati che non viene stabilito che sono tornano in Svizzera dopo un sono cittadini di uno Stato computabili solo i periodi soggiorno di più di un anno membro dell’Unione europea di occupazione svolti enall’estero sono esonerati, du- o dell’Associazione europea di tro il termine quadro di rante un anno dopo il ritorno, libero scambio (AELS) e che contribuzione.

dall’adempimento del periodo rientrano in Svizzera dopo un Secondo l’articolo 14 cadi contribuzione nella misura soggiorno di oltre un anno poverso 3 terzo periodo in cui possano provare che all’estero sono esonerati per LADI, il Consiglio fedehanno esercitato all’estero un anno dall’adempimento del rale stabilisce inoltre a un’attività salariata corrispon- periodo di contribuzione, pur- quali condizioni gli stradente al periodo di contribu- ché possano certificare di nieri che non sono cittazione secondo l’articolo 13 ca- avere svolto un’attività dipen- dini di uno Stato mempoverso 1 LADI. dente all’estero e abbiano bro della Comunità eurosvolto in Svizzera per almeno pea o dell’AELS e il cui sei mesi un’occupazione sog- permesso di domicilio getta a contribuzione entro il non è scaduto sono termine quadro di contribu- esentati dall’adempizione. mento del periodo di contribuzione se rientrano in Svizzera dopo un soggiorno all’estero di oltre un anno. Questa disposizione speciale deve essere completata con la nuova condizione che possa essere certificata un’occupazione di sei mesi soggetta a contribuzione.

3.4 Ordinanza sul commercio ambulante

Nell’ambito della revisione parziale della legge sugli stranieri (LStr), nella sessione autunnale 2016 il Parlamento ha deciso di completare la legge federale sul commercio ambulante (RS 943.1; di seguito legge). In base al nuovo articolo 4 capoverso 3bisdella legge, l’autorizzazione a esercitare il commercio ambulante può essere rifiutata o ritirata se il richiedente ha perturbato l’ordine pubblico, in particolare occupando illecitamente fondi pubblici o privati. Accade spesso che soprattutto i commercianti ambulanti stranieri occupino un fondo senza il consenso del proprietario o che violino norme ambientali durante i lavori di costruzione o manutenzione. La nuova disposizione consentirà in futuro il ritiro o il rifiuto dell’autorizzazione, anche se non è