Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/57: Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) · 14 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Segreteria di Stato della migrazione SEM
3.2 Ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS)17 Art. 10a
Cpv. 1
I Cantoni disciplinano nel dettaglio la procedura e le competenze per la valutazione della concorrenzialità sul mercato del lavoro, la quale determina la notifica dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente in cerca di un impiego ai servizi pubblici di collocamento. Nel quadro della valutazione della concorrenzialità occorre rilevare in particolare le competenze e le risorse.
I Cantoni possono incaricare della notifica un servizio che non sia, come previsto all’articolo 53 capoverso 6 LStr, l’autorità cantonale di aiuto sociale. Nella pratica, l’integrazione professionale delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti coinvolge numerosi servizi statali (p. es. la promozione cantonale dell’integrazione, l’aiuto sociale comunale). Ai fini di una soluzione non burocratica, questi servizi possono procedere direttamente alla notifica nei riguardi del servizio pubblico di collocamento.
Cpv. 2
Si tratta di notificare unicamente persone ammesse provvisoriamente e rifugiati riconosciuti dotati della necessaria concorrenzialità sul mercato del lavoro. All’occorrenza vanno adottate misure efficaci finalizzate all’integrazione professionale. Se le persone ammesse provvisoriamente o i rifugiati riconosciuti presentano il necessario potenziale per conseguire una formazione professionale di base o un’ulteriore formazione, in virtù del principio «Formazione prima del lavoro» (vedi n. 1.1 in merito alla dichiarazione della CDPE) occorre astenersi dalla notifica in vista della ricerca di un impiego.
La nozione di concorrenzialità sul mercato del lavoro è una base essenziale per il disciplinamento della collaborazione tra uffici cantonali competenti per l’integrazione professionale delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti. Più estesa della nozione di idoneità al collocamento di cui all’articolo 15 capoverso 1 LADI, la nozione di concorrenzialità sul mercato del lavoro abbraccia fattori e caratteristiche rilevanti per il mercato del lavoro come le competenze linguistiche e tecniche, individuali e sociali ma anche conoscenze del mercato del lavoro svizzero. Include parimenti la valutazione della domanda sul mercato del lavoro. A fronte del costante mutamento delle esigenze sul mercato del lavoro, la nozione di concorrenzialità sul mercato del lavoro resta dinamica. I servizi coinvolti devono pertanto concretizzare la nozione di concorrenzialità sul mercato del lavoro in un approccio congiunto e in base a criteri oggettivi. Possono fondarsi sul documento di base riguardante la collaborazione tra AD e aiuto sociale (vedi n. 1.1). Un elemento essenziale per la valutazione della concorrenzialità sul mercato del lavoro è il rilevamento, grazie a strumenti adeguati, delle competenze significative per il mercato del lavoro.
Cpv. 3
Per valutare l’efficacia dell’articolo 53 capoverso 6 LStr sarà messo in campo un monitoraggio snello e funzionale. Nella misura del possibile occorrerà fare riferimento a rilevamenti o collezioni di dati in essere, come per esempio al sistema d’informazione concernente il collocamento e la statistica del mercato del lavoro (COLSTA).