Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/57: Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) · 14 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Segreteria di Stato della migrazione SEM
le condizioni di soggiorno sono sempre adempite. Infatti, che siano ammessi in qualità di redditieri, di studenti o in vista di cure mediche, i cittadini di Stati terzi soggiacciono alla condizione dei mezzi finanziari sufficienti (cfr. art. 27 segg. LStr). Idem per i cittadini di Stati terzi esercitanti un’attività lucrativa, il cui permesso di soggiorno di breve durata può essere vincolato a condizioni (cfr. art. 32 cpv. 2 e 33 cpv. 2 LStr) ed essere revocato in caso di mancato rispetto di queste condizioni (art. 62 cpv. 1 lett. d LStr).
Sembrerebbe tuttavia che nel caso di cittadini di Stati terzi il rischio di abusi sia piuttosto ridotto. Infatti, ove abbiano lo statuto di rifugiato o apolide, questi stranieri soggiacciono a un termine d’attesa di cinque anni (art. 5 LPC) e il versamento di prestazioni complementari non può influire sul loro soggiorno in Svizzera. Negli altri casi, i cittadini di Stati terzi soggiacciono a un termine d’attesa di dieci anni, durante il quale vi sono buone opportunità che abbiano ottenuto un permesso di domicilio (dimora di dieci anni, ovvero di cinque anni in caso di buona integrazione; cfr. art. 34 cpv. 2 e 4 LStr) , nel cui caso non devono più essere oggetto di una comunicazione in caso di percezione di prestazioni complementari (cfr. ad cpv. 7 di seguito).
La comunicazione verte su determinati dati relativi agli stranieri ai quali sono concesse le prestazioni complementari seguenti ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 LPC:
– prestazione complementare annua;
– rimborso di spese di malattia e d’invalidità (per es. cure dentarie, cure balneari e mezzi ausiliari) di una certa entità.
Queste spese sono rimborsate sia ai beneficiari di prestazioni complementari (art. 14 cpv. 3 a 5 LPC) sia alle persone non aventi diritto a una prestazione complementare annua a motivo di un eccedente dei redditi (art. 14 cpv. 6 LPC; cfr. DTF 142 V 457 consid. 4). Tuttavia, la comunicazione prevista all’articolo 82 capoverso 6bisAP-OASA riguarda unicamente i dati relativi agli stranieri che non percepiscono prestazioni complementari, ossia unicamente i casi contemplati dall’articolo 14 capoverso 6 LPC.
L’importo del rimborso delle spese di malattia e invalidità è limitato (cfr. art. 14 cpv. 3 a 5 LPC). In linea di massima, l’importo massimo rimborsato per una persona sola che vive a casa è di 24 999 franchi (ove non abbia diritto a prestazioni complementari) o di 25 000 franchi (ove abbia diritto a prestazioni complementari); la differenza è la parte di eccedente dei redditi (al minimo 1 franco).
Pertanto, è proposto di comunicare i dati relativi a uno straniero a partire dal momento in cui l’importo totale del rimborso supera 6 000 franchi per anno civile. Le persone che vivono in istituto o in ospedale non sono pertanto interessate da questa comunicazione, che interessa invece le persone che vivono a casa, viste le spese più ingenti che rappresentano (fino a 90 000 franchi per le persone che vivono a casa e hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AI o dell’assicurazione contro gli infortuni).
Le prestazioni complementari concesse dai Cantoni ed esulanti dalla LPC non devono essere comunicate.
La comunicazione deve avvenire entro venti giorni; questo termine consente di garantire una trasmissione rapida dei dati e, pertanto, di attuare celermente le necessarie misure previste dal diritto in materia di stranieri. Il termine inizia a decorrere l’indomani del primo versamento
giustizia e polizia (DFGP) > Modifica della legge federale sugli stranieri (LStr) e dell’ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP).