Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/57: Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) · 14 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Segreteria di Stato della migrazione SEM
3 Commento alle singole disposizioni
3.1 Ordinanza sull’entrata, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)9
Art. 23, titolo, cpv. 1, periodo introduttivo, 2 e 3, art. 24, art. 38, titolo e periodo intro-
duttivo, art. 50, periodo introduttivo e art. 56 cpv. 3
Si tratta di modifiche squisitamente formali riguardanti esclusivamente le versioni italiana e francese.
La legge federale sulla formazione continua (LFCo)10 è entrata in vigore il 1° gennaio 2017. Concepita come legge quadro, diventa il quadro di riferimento per le norme che già disciplinano la formazione continua nella legislazione speciale della Confederazione11. Le modifiche della LStr dovute all’entrata in vigore della LFCo sono di natura terminologica e riguardano perlopiù le versioni italiana e francese; occorre ora adeguare l’OASA in funzione della LStr, nella quale il termine «perfezionamento» è stato sostituito con «formazione continua» e l’espressione «perfezionamento professionale» con «formazione professionale continua».
Le disposizioni dell’OASA interessate vanno modificate conseguentemente.
Art. 82 cpv. 6bis - 8
Gli organi incaricati di stabilire e versare le prestazioni complementari sono tenuti a segnalare alle autorità di migrazione la concessione di prestazioni complementari. Questa comunicazione dev’essere effettuata spontaneamente, ossia senza che le autorità di migrazione debbano sollecitarla.
Cpv. 6bis- 6ter
La comunicazione dei dati relativi agli stranieri beneficiari di prestazioni complementari consente alle autorità di migrazione di esaminare le condizioni di soggiorno di questi stranieri, che siano cittadini di Stati membri dell’UE o dell’AELS oppure di Stati terzi:
‒ i cittadini di Stati membri dell’UE e dell’AELS che non svolgono un’attività lucrativa
beneficiano di un diritto di soggiorno in Svizzera purché dispongano di mezzi finanziari sufficienti (art. 24 par. 1 Allegato I dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC]12). Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (TF), lo straniero che beneficia di prestazioni complementari ai sensi della LPC non dispone di mezzi finanziari sufficienti ai sensi dell’articolo 24 paragrafo 1 Allegato I ALC13. Pertanto non può invocare un diritto di soggiorno.
‒ L’estensione del campo d’applicazione ai cittadini di Stati terzi tiene conto dei pareri
espressi da alcuni partecipanti nel quadro della procedura di consultazione relativa alla modifica della LStr, svolta nel 201414. Questi dati possono rivelarsi utili per determinare se
9 RS 142.201
10RS 419.1
11FF 2013 3805 3266
12 RS 142.112.681
13 DTF 135 II 265 consid. 3.7; DTF 141 II 401 consid. 6.2.3
14 Per es. BL, BS, GL, GR, TG, ZH, ASM, PPD. Rapporto sul sito: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2014 > Dipartimento federale di