Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/57: Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) · 14 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Segreteria di Stato della migrazione SEM
mensile di una prestazione complementare annua o del rimborso ove superi complessivamente i 6000 franchi per anno civile.
Il cambiamento di Cantone è disciplinato dall’articolo 54a dell’ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC-AVS/AI)15. In questo caso gli organi incaricati di stabilire e versare le prestazioni complementari del nuovo Cantone di domicilio sono parimenti soggetti all’obbligo di comunicare previsto all’articolo 82 capoverso 6bisAP-OASA. In caso di cambiamento di Cantone, dal momento in cui effettuano il primo versamento mensile che incombe loro in virtù del trasferimento, questi organi devono informarne le autorità di migrazione del loro Cantone. Lo stesso vale per il rimborso ove il suo importo totale superi 6 000 franchi nell’anno civile durante il quale è intervenuto il cambiamento di Cantone.
Cpv. 7
La comunicazione dev’essere limitata ai dati relativi agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L) o di un permesso di dimora (permesso B). Infatti, il permesso di domicilio (permesso C) può essere revocato unicamente se lo straniero o una persona a suo carico dipende durevolmente e in larga misura dall’aiuto sociale. Ora, le prestazioni complementari non sono considerate una siffatta dipendenza16. Nemmeno le persone ammesse a titolo provvisorio (permesso F) devono essere oggetto di una comunicazione, infatti la concessione di prestazioni complementari non influisce sul loro soggiorno in Svizzera.
Cpv. 8
Le autorità di migrazione devono comunicare l’eventuale mancata proroga o l’eventuale revoca del permesso di soggiorno di breve durata o di dimora all’organo competente per la determinazione e il versamento della prestazione complementare (art. 97 cpv. 4 nLStr). Il nuovo capoverso 8 precisa che questa comunicazione dev’essere effettuata entro venti giorni dal passaggio in giudicato della decisione. Infatti, dal passaggio in giudicato della decisione lo straniero non soggiorna più legalmente in Svizzera. Ora, la legittimità del soggiorno è precisamente una condizione per il versamento di prestazioni complementari (cfr. art. 5 cpv. 1 nLPC).
Art. 91b
Occorre prevedere una disposizione transitoria connessa alla modifica dell’articolo 82 OASA affinché i dati relativi agli stranieri (permesso L o B) che beneficiano di prestazioni complementari annue prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che continuano a beneficiarne in seguito possano parimenti essere oggetto di una comunicazione alle autorità di migrazione. Ciò onde consentire di verificare le condizioni di soggiorno di tutti gli stranieri beneficiari di siffatte prestazioni al momento dell’entrata in vigore della modifica.
A fronte dell’assenza di informazioni circa il numero di stranieri beneficiari di prestazioni complementari, un termine di tre mesi è giustificato.
15 RS 831.301
16 DTF 135 II 265 consid. 3.7; DTF 141 II 401 consid. 6.2.3