Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/57: Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) · 14 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Segreteria di Stato della migrazione SEM

stata emanata una condanna penale ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della legge. Una precisazione della disposizione a livello di ordinanza non è necessaria.

Inoltre, la nuova lettera e dell’articolo 4 capoverso 2 della legge prevede che in futuro la domanda di autorizzazione sia corredata eventualmente anche dell’autorizzazione scritta del proprietario del fondo su cui il richiedente intende parcheggiare il proprio veicolo di notte. Questa nuova normativa comporta la necessità di completare l’articolo 7 dell’ordinanza sul commercio ambulante.

Art. 7

ad cpv. 1 lett. e

La nuova lettera e del capoverso 1 riprende in sostanza il contenuto del nuovo articolo 4 capoverso 2 lettera e della legge. Questa aggiunta rende completo anche nell’ordinanza l’elenco di documenti che il richiedente deve presentare. Va chiarito inoltre che l’espressione «eventualmente» usata nell’articolo di legge si riferisce alla volontà del richiedente di parcheggiare il proprio veicolo di notte su un fondo privato. Non sono dunque richieste altre circostanze affinché il richiedente abbia l’obbligo di presentare l’autorizzazione scritta del proprietario del fondo.

Il concetto di proprietario non deve essere interpretato in senso strettamente giuridico. Per ragioni di praticità è sufficiente anche il consenso di un usufruttuario quale un locatario o un affittuario. Inoltre, l’obbligo di presentare l’autorizzazione vale in linea di massima sia per i fondi privati sia per quelli pubblici. Sono tuttavia esclusi da questi ultimi le aree di transito e sosta riservate ai commercianti ambulanti. Esse sono appositamente adibite alla sosta di questa categoria di venditori, per cui non risulta opportuno richiedere un ulteriore consenso scritto da parte del rispettivo Comune.

4 Ripercussioni finanziarie

4.1 Comunicazione di dati

L’obbligo di comunicare i dati che incombe agli organi incaricati di stabilire e versare le prestazioni complementari (art. 97 cpv. 3 lett. f LStr) e alle autorità di migrazione (art. 97 cpv. 4 LStr) genererà verosimilmente un leggero aumento del loro onere lavorativo. A fronte dello scopo perseguito, tuttavia, ossia di una migliore applicazione dell’ALC (verifica del diritto di soggiorno dei cittadini di Stati dell’UE o dell’AELS in Svizzera) e della verifica delle condizioni di soggiorno dei cittadini di Stati terzi in Svizzera, saranno tuttavia possibili dei risparmi in termini di prestazioni complementari ai sensi della LPC.

4.2 Collaborazione tra aiuto sociale e uffici pubblici di collocamento

Il finanziamento degli uffici pubblici di collocamento è retto dall’ordinanza concernente l’indennizzo dei Cantoni per l’esecuzione della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (Ordinanza sull’indennizzo delle spese d’esecuzione della LADI). L’aumento stimato a circa 8000 del numero di persone in cerca di un impiego notificate annualmente genererà un aumento dei costi amministrativi dei servizi pubblici di collocamento pari a circa 6,4 milioni di franchi l’anno. A ciò si aggiungono le spese per il rilevamento delle competenze in vista di accertare la con-