Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/57: Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) · 14 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Segreteria di Stato della migrazione SEM
fatto che l’età media delle persone del settore dell’asilo è inferiore all’età media della popolazione svizzera. Il 40 per cento delle persone che negli ultimi anni hanno ottenuto lo statuto di rifugiati riconosciuti oppure l’ammissione provvisoria in Svizzera ha meno di 18 anni. Soltanto il 10 per cento del gruppo target ha 40 anni o più. Su questa base, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), d’intesa con la SEM e con la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), ha adottato il 23 giugno 2016 una dichiarazione sull’integrazione professionale degli adolescenti e dei giovani adulti giunti tardivamente in Svizzera, la quale include anche il settore dell’asilo.
Il successo dell’integrazione nel mercato del lavoro presuppone, quale primo passo, il raggiungimento della concorrenzialità sul mercato del lavoro. A fronte della composizione per età del gruppo delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti occorre inoltre considerare che, a medio termine, si prospetta innanzitutto l’inizio di una formazione professionale di base o di una formazione superiore.
Pertanto il 18 dicembre 2015 il Consiglio federale ha deciso, tra le altre misure, di avviare un programma pilota «Pretirocinio d’integrazione e apprendimento precoce della lingua». Tra gli obiettivi vi è quello di preparare ogni anno, dal 2018, tra 800 e 1000 rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente a una formazione professionale di base.
2.2 Comunicazione di dati in caso di versamento di prestazioni complementari
Per migliorare il controllo del soggiorno degli stranieri ammessi in Svizzera che non svolgono un’attività lucrativa ma beneficano di prestazioni complementari e, all’occorrenza, per adottare le misure del caso, le autorità cantonali di migrazione devono aver accesso alle informazioni relative al versamento delle prestazioni complementari.6
La modifica della LStr (Regolazione dell’immigrazione e miglioramenti nell’esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) prevede lo scambio di dati tra autorità cantonali di migrazione e organi incaricati di stabilire e versare le prestazioni complementari ai sensi della legge sulle prestazioni complementari (LPC)7- eccettuate quelle concesse dai Cantoni (art. 97 cpv. 3, lett. f e 4 nLStr e art. 26a nLPC). L’attuazione di queste disposizioni richiede una modifica dell’OASA.
Nello specifico, occorre precisare nell’OASA l’obiettivo perseguito con lo scambio di dati, il campo d’applicazione personale e materiale, i dati da comunicare e il termine entro il quale vanno comunicati.
Un’altra modifica del 16 dicembre 20168 della LStr (Integrazione) aggiunge, agli scopi perseguiti con la comunicazione di dati alle autorità di migrazione (art. 26a nLPC), la verifica delle condizioni per il ricongiungimento familiare in Svizzera. Vista la data d’entrata in vigore diversa, questa condizione non figura nel presente avamprogetto. Il DFGP provvederà al coordinamento.
6Nel suo rapporto del 2014, la CdG-N aveva invitato il Consiglio federale a esaminare la questione: «Soggiorno degli stranieri nell’ambito dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone». Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale concernente il parere del Consiglio federale del 13 agosto 2014; FF 2015 739 740
7 RS 831.30
8 Oggetto 13.030; messaggio: FF 2016 2471; testo approvato in voto finale: FF 2016 7937