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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 6 pagine

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Allegato 1 (Art. 1 e 8)

Esigenze in materia di etichettatura dell’elettricità

1 Vettori energetici e attribuzione

1.1 I vettori energetici devono essere designati come segue:

Categorie principali obbligatorie Sottocategorie

Energie rinnovabili

– Forza idrica

– Altre energie rinnovabili

Energia solare

Energia eolica

Biomassaa

Geotermia

– Elettricità che beneficia di misure

di promozioneb

Energie non rinnovabili

– Energia nucleare

– Vettori energetici fossili

Petrolio

Gas naturale

Carbone

Rifiutic

abiomassa solida e liquida e biogas

bsecondo l’articolo 19a della Legge (rimunerazione per l’immissione di elettricità)

crifiuti in impianti di incenerimento e in discariche

1.2 Se vi sono quote di vettori energetici da contabilizzare nelle categorie principali «Altre energie rinnovabili» e «Vettori ener-

getici fossili», devono essere indicate tutte le corrispondenti sottocategorie il cui valore è maggiore di zero.

1.3 La base per l’attribuzione a una categoria è costituita dalla garanzia di origine di cui all’articolo 1 o da una garanzia di origine

europea secondo l’articolo 15 della direttiva 2009/28/CE3. Se in un Paese europeo non vengono emesse garanzie di origine europee per la produzione di elettricità da fonti non rinnovabili, l’organo di esecuzione può registrare corrispondenti garanzie sostitutive. A tale scopo è necessario presentare all’organo di esecuzione una dichiarazione del produttore che attesti che l’origine della quantità di elettricità corrispondente non è attribuita a nessun altro.

1.4 La quantità di elettricità contabilizzata in base all’articolo 19 LEne viene attribuita alla categoria principale «Elettricità che

beneficia di misure di promozione» nella categoria principale «Energie rinnovabili». La suddivisione fra i vettori energetici deve essere indicata in una nota.

1.5 Ogni categoria contiene come indicazione dell’origine svizzera o estera le quote di elettricità prodotta in Svizzera e all’estero.

1.6 L’elettricità che non viene fornita direttamente ai propri consumatori finali deve essere dedotta nel calcolo del mix del forni-

tore e del mix del prodotto ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 OEn. Questa fattispecie si applica in particolare a forniture di elettricità, concordate contrattualmente, di una o più categorie di vettori energetici a rivenditori svizzeri o esteri o a consumatori finali esteri.

2 Etichettatura

2.1 Per la fornitura in un determinato anno civile sono ammesse solamente garanzie di origine relative a un periodo di produzio-

ne in tale anno civile.

2.2 L’etichettatura deve riferirsi ai dati dell’anno civile precedente.

2.3 L’etichettatura si basa sulle garanzie di origine o sulle garanzie sostitutive di cui al numero 1.3, emesse per l’elettricità pro-

dotta nell’anno civile precedente.

2.4 L’etichettatura si effettua mediante tabella come nell’esempio riportato nella figura 1 o nella figura 2. Le dimensioni della ta-

bella devono essere di almeno 10  7 cm.

2.5 Se nella tabella il mix del prodotto viene indicato secondo l’articolo 4 capoverso 2 OEn (esempio: figura 2), occorre indicare

anche la fonte della pubblicazione comune ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3.

3 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, GU L 140 del 5.6.2009, p. 16.