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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 6 pagine

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3 Per il resto, l’etichettatura dell’elettricità deve essere effettuata conformemente all’allegato 1.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 9 Disposizione transitoria

Nel caso di impianti con una potenza di allacciamento pari al massimo a 300 kVA, messi in esercizio prima del 1º gennaio 2013 e con un consumo proprio, alimentazione ausiliaria inclusa, non superiore al 20 per cento della quantità di elettricità prodotta, nella garanzia di origine può essere registrata l’energia immessa (principio della misurazione delle eccedenze), in deroga all’articolo 1 capoverso 2 lettera a.

Art. 10 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 2.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

… Dipartimento federale dell’ambiente, dei

trasporti, dell’energia e delle comunicazioni:

Doris Leuthard