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Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 6 pagine

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Art. 4 Rilevamento dei dati di produzione

1 I dati di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere a e b (dati di produzione) devono essere rilevati al punto di misurazione oppure a un punto di misurazione virtuale.

2 La quantità di elettricità (produzione netta) da rilevare corrisponde alla differenza tra l’elettricità prodotta direttamente dal generatore (produzione lorda) e il consumo dell’impianto di produzione di energia (alimentazione ausiliaria).

3 Il rilevamento deve avvenire mediante misurazione diretta o mediante calcolo basato su valori di misurazione.

4 Nel caso di impianti con una potenza di allacciamento pari al massimo a 30 kVA, è possibile rilevare, invece della produzione netta, solamente l’elettricità immessa fisicamente in rete (energia eccedentaria).

Art. 5 Trasmissione dei dati di produzione

1 I dati di produzione devono essere trasmessi all’organo di esecuzione, su mandato del produttore, attraverso una procedura automatica direttamente dal punto di misurazione.

2 Se la trasmissione automatica non è possibile, i dati possono essere trasmessi dal gestore del punto di misurazione, a condizione che sia giuridicamente distinto dal produttore, oppure dall’auditor attraverso il portale dedicato alle garanzie di origine dell’organo di esecuzione.

3 Nel caso di impianti che, per la produzione di elettricità, utilizzano diversi vettori energetici (impianti ibridi), devono essere trasmesse anche le quote dei diversi vettori energetici.

4 I dati di produzione devono essere comunicati all’organo di esecuzione al più tardi:

a. entro la fine del mese successivo, in caso di rilevamento mensile;

b. entro la fine del mese successivo, in caso di rilevamento trimestrale;

c. entro la fine di marzo dell’anno successivo, in caso di rilevamento annuale.

Art. 6 Determinazione della quantità di elettricità prodotta nel caso dell’impiego di pompe

1 Se un impianto idroelettrico impiega pompe per disporre dell’acqua necessaria alla futura produzione di elettricità, ai fini del calcolo della quantità di elettricità prodotta è necessario moltiplicare la quantità di elettricità impiegata per azionare le pompe per un rendimento dell’83 per cento, e dedurre il risultato dalla quantità di elettricità immessa in rete. Devono inoltre essere dedotti eventuali saldi negativi risalenti al periodo precedente.

2 Se, nella media annuale, il rendimento è inferiore all’83 per cento, il produttore può chiedere all’organo di esecuzione l’applicazione di un rendimento meno elevato. Egli deve dimostrare tale valore in uno studio condotto da un organismo indipendente. Il valore dev’essere tale che, al momento della registrazione delle garanzie d’origine, sia presa in considerazione in ogni caso soltanto la quantità di elettricità riconducibile agli affluenti naturali.

Art. 7 Compiti dell’organo di esecuzione

1 L’organo di esecuzione rileva i dati necessari per la registrazione degli impianti e per il rilevamento, l’emissione, la sorveglianza della trasmissione e l’annullamento delle garanzie di origine e amministra una corrispondente banca dati.

2 Su richiesta, emette in forma scritta o elettronica una conferma verificabile dell’annullamento di una garanzia di origine.

3 Sorveglia la trasmissione in Svizzera delle garanzie di origine da esso registrate.

4 Assicura che per ciascuna quantità di elettricità certificata con una determinata garanzia di origine non siano rilasciate altre garanzie di origine.

5 Riscuote emolumenti, in particolare per la registrazione degli impianti, per il rilevamento, l’emissione, la sorveglianza della trasmissione e l‘annullamento delle garanzie di origine e per altre prestazioni in relazione all’esecuzione della presente ordinanza e li fattura ai singoli utilizzatori.

6 Svolge tutte queste attività a costi ragionevoli e in modo trasparente. L’UFE sorveglia e controlla queste attività e approva annualmente l’importo degli emolumenti. L’organo di esecuzione mette a disposizione dell’UFE tutta la documentazione e le informazioni necessarie a tale scopo.

7 L’organo di esecuzione rappresenta la Svizzera in seno alla Association of Issuing Bodies e in altri organismi internazionali in relazione alle garanzie di origine.

Sezione 2: Etichettatura dell’elettricità

Art. 8

1 L’etichettatura dell’elettricità secondo l’articolo 9 capoverso 3 della legge sull’energia è indicata almeno una volta ogni anno civile sul conteggio dell’elettricità o è allegata ad esso e contiene le seguenti indicazioni:

a. la quota percentuale dei vettori energetici impiegati per produrre l’elettricità fornita;

b. l’origine dell’elettricità (produzione in Svizzera o all’estero);

c. l’anno di riferimento;

d. il nome e l’ufficio di contatto dell’azienda soggetta all’obbligo di etichettatura.

2 L’azienda soggetta all’obbligo di etichettatura è tenuta a informare i consumatori finali anche quando il conteggio dell’elettricità è presentato da un’altra azienda.