Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 8 pagine
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Ordinanza concernente le esigenze per l’efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)
6. Commento ai singoli articoli
Secondo l’articolo 44 capoverso 1 LEne, ai fini della riduzione del consumo di energia il Consiglio federale emana prescrizioni per gli impianti, i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie e per i loro componenti prodotti in serie.
Le disposizioni dell’OEn finora in vigore subiscono solo lievi modifiche materiali o rimangono invariate. Le modifiche di natura puramente formale o riguardanti una diversa classificazione sono illustrate solo puntualmente nei prossimi capitoli.
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
Il capoverso 1 sancisce lo scopo dell’ordinanza, ovvero ridurre il consumo di energia di impianti,
veicoli e apparecchi prodotti in serie e aumentarne l’efficienza energetica.
Il capoverso 2 precisa poi il campo d’applicazione materiale e territoriale. L’ordinanza si applica dunque a impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie e ai loro componenti prodotti in serie che consumano notevoli quantità di energia e che sono commercializzati o ceduti in Svizzera.
Art. 2 Definizioni
L’articolo 2, lettere a e b, riprende in maniera invariata dal punto di vista materiale il contenuto
dell’attuale articolo 1 lettere p e q dell’OEn, che definisce la commercializzazione e la cessione.
La messa in offerta di cui si parla nella legislazione in materia di energia va distinta dall’offerta di diritto privato sancita nel Codice delle obbligazioni. Al momento della decisione di acquisto di un
apparecchio elettrico, la disposizione nell’OEn punta a proteggere i potenziali clienti da indicazioni errate o assenti sull’efficienza energetica. Questi ultimi devono potersi fidare del fatto che le
indicazioni concernenti impianti, veicoli e apparecchi corrispondono alle prescrizioni legali. Le
disposizioni di diritto privato, invece, puntano a proteggere il venditore e a procurargli più ordini di quelli che in genere può evadere.
Capitolo 2: Esigenze per la commercializzazione e la cessione
Sezione 1: Impianti e apparecchi prodotti in serie
Art. 3 Esigenze generali
L’articolo 3 prevede che gli impianti e gli apparecchi prodotti in serie nonché i loro componenti prodotti in serie possono essere commercializzati e ceduti se questi prodotti (a) adempiono le esigenze
minime relative al consumo di energia specifico, all’efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia, (b) hanno passato la procedura di omologazione energetica (procedure di valutazione della conformità); e (c) sono muniti delle indicazioni relative al consumo di energia specifico, all’efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia.
Art. 4 Esigenze minime
Il capoverso 1 rinvia agli allegati per quanto concerne le esigenze minime relative al consumo di energia specifico, all’efficienza energetica e alle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia degli impianti e degli apparecchi prodotti in serie.
Il capoverso 2 riprende il contenuto dell’attuale articolo 10 capoverso 6 dell’OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti redazionali.