Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 8 pagine

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Ordinanza concernente le esigenze per l’efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)

Capitolo 4: Disposizioni penali

Art. 15

L’articolo15 riprende il contenuto dell’attuale articolo 28 lettere a, b e h dell’OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti di natura redazionale.

7. Commento agli allegati

Le attuali appendici rimangono invariate o subiscono solo modifiche di lieve entità dal punto di vista materiale. Le modifiche di natura puramente redazionale o che consistono unicamente in una

classificazione leggermente diversa sono illustrate solo puntualmente qui di seguito.

I seguenti commenti ai singoli numeri valgono in egual misura per tutti gli allegati (ad eccezione dell’allegato 4). L’allegato 4 riprende il contenuto dell’attuale appendice 3.6 dell’OEn senza modifiche materiali.

Numero 1 Campo d’applicazione

Il numero 1 riprende il contenuto del campo d’applicazione delle attuali appendici. Ora si riprendono anche le singole definizioni dell’UE. Questo avveniva già puntualmente nelle attuali appendici e ora deve essere attuato in maniera identica per tutti gli allegati.

Numero 2 Esigenze per la commercializzazione

Per le esigenze relative alla commercializzazione, il numero 2 rinvia all’articolo concreto e/o

all’allegato del relativo atto europeo.

Se la Svizzera, rispetto all’UE, prevede maggiori esigenze per la commercializzazione di singoli prodotti, si precisa anche il corrispondente indice dell’efficienza energetica (IEE). Ciò riguarda tuttavia solo le eccezioni di cui all’articolo 2 lettera c numero 5 dell’ordinanza del 19 maggio 2010 concernente l’immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (OIPPE; RS 946.513.8).

Qualora, nel pertinente atto europeo, si prevedano già esigenze più severe per la

commercializzazione, in questa sede occorre far riferimento all’inasprimento previsto per il futuro.

Numero 3 Procedura di omologazione energetica

Per la procedura di omologazione energetica (procedura di valutazione della conformità), il nuovo numero 3 rinvia ai metodi di misurazione e di calcolo nei corrispondenti atti dell’UE. Occorre evitare di rinviare esplicitamente a una norma europea (EN). Le esigenze determinanti sono contenute nel corrispondente atto europeo.

Inoltre, il numero 3 prevede anche che i risultati della valutazione della conformità svolta nel quadro della procedura di valutazione della conformità siano registrati nei documenti tecnici.

Infine si prevede che la valutazione della conformità nel quadro dei controlli di mercato avvenga secondo i metodi di misurazione e di calcolo dei rispettivi atti europei. I valori misurati devono

rispettare i limiti di tolleranza previsti dall’UE.

Numero 4 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

Il numero 4 riprende in ampia misura il contenuto delle attuali appendici relative all’indicazione del consumo di energia e all’etichettatura.

Qualora, nel pertinente atto europeo, si prevedano già esigenze più severe per l’etichettatura (p. es. se variano le classi di efficienza sull’etichettaEnergia), in questa sede occorre far riferimento

all’inasprimento previsto per il futuro.