Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 8 pagine
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Ordinanza concernente le esigenze per l’efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull’efficienza energetica, OEEne)
Art. 5 Procedura di valutazione della conformità
Il capoverso 1 riprende il contenuto dell’attuale articolo 1 lettera i dell’OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti di natura redazionale. Per i dettagli si rinvia agli allegati.
Nel capoverso 2 si sancisce esplicitamente che la procedura di valutazione della conformità deve soddisfare una delle procedure previste nell’articolo 8 paragrafo 2 della direttiva 2009/125/CE2.
Pertanto si può applicare il sistema di controllo interno della progettazione descritto nell’allegato IV della direttiva o il il sistema di gestione descritto nell’allegato V.
Art. 6 Etichettatura
I capoversi 1 e 2 riprendono il contenuto dell’attuale articolo 11 capoversi 1 e 2 dell’OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti redazionali. Per i dettagli si rinvia agli allegati.
Nel capoverso 3 si sancisce esplicitamente che chi commercializza o cede impianti e apparecchi prodotti in serie deve provvedere affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione e sui documenti forniti con essi.
Il capoverso 4 precisa che, in aggiunta al capoverso 3, chi commercializza o cede impianti e
apparecchi prodotti in serie deve provvedere affinché nei documenti di vendita (prospetto, materiale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità l’etichettaEnergia sia apposta in modo ben leggibile. In
alternativa, anche la classe di efficienza energetica può essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica che figura sull’etichettaEnergia; deve essere utilizzata la stessa dimensione di carattere impiegata per l’indicazione del prezzo.
Art. 7 Dichiarazione di conformità
Il nuovo articolo 7 riprende i numeri concernenti la dichiarazione di conformità disciplinati in maniera identica negli attuali allegati.
Il capoverso 1 riprende il contenuto dell’attuale articolo 10 capoverso 2 lettera a dell’OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti di natura redazionale.
Il capoverso 2 riprende il contenuto dell’attuale articolo 10 capoverso 3 primo periodo dell’OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti redazionali. Sancisce esplicitamente quali
indicazioni deve contenere la dichiarazione di conformità. Finora queste informazioni figuravano nelle singole appendici mentre ora, per motivi di tecnica legislativa, devono essere riprese nel testo
nell’ordinanza.
Il capoverso 3 prevede ora la possibilità di rilasciare un’unica dichiarazione di conformità qualora un impianto o un apparecchio sia assoggettato a diverse regolamentazioni che esigono una dichiarazione di conformità.
Il capoverso 4 riprende il contenuto dell’attuale articolo 10 capoverso 4 dell’OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti di natura redazionale.
Art. 8 Documenti tecnici
Il nuovo articolo 8 riprende i numeri concernenti i documenti tecnici disciplinati in maniera identica negli attuali allegati.
Il capoverso 1 riprende il contenuto dell’attuale articolo 10 capoverso 2 lettera b dell’OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti di natura redazionale.
Il capoverso 2 riprende il contenuto dell’attuale articolo 10 capoverso 3 primo periodo dell’OEn senza modifiche materiali, ma solo con lievi adeguamenti redazionali. Sancisce esplicitamente quali
indicazioni devono contenere i documenti tecnici. Finora queste informazioni figuravano nelle singole appendici mentre ora, per motivi di tecnica legislativa, devono essere riprese nel testo nell’ordinanza.
2 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10; modificata da ultimo dalla direttiva 2012/27/UE, GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.