Avamprogetto 3a
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 41 pagine
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Allegato 2.5 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione dei piani cottura per uso domestico con raccordo alla rete
1 Campo d’applicazione
1.1 Il presente allegato si applica ai piani cottura elettrici per uso domestico con raccordo alla rete, compresi quelli venduti per
scopi non domestici.
1.2 Sono esclusi i piani cottura per uso domestico che possono essere alimentate anche con altre fonti di energia.
1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 66/2014100.
2 Esigenze per la commercializzazione
2.1 I piani cottura per uso domestico di cui al numero 1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze di cui all’allegato
I numero 1.2 del regolamento (UE) n. 66/2014101.
2.2 Dal 1° febbraio 2019 si devono soddisfare le esigenze della terza fase di cui all’allegato I numero 1.2 del regolamento (UE)
n. 66/2014.
3 Procedura d’omologazione energetica
3.1 Le caratteristiche dei piani cottura per uso domestico rilevanti sotto il profilo del consumo di energia figurano nel numero 1 e
i relativi metodi di misurazione e di calcolo negli allegati I numeri 1.2 e 2.2 e II numero 2 del regolamento (UE) n. 66/2014102. 3.2 Per la valutazione della conformità i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati
secondo il numero 3.1.
3.3 Nel quadro della valutazione della conformità, l’organo di controllo testa un piano cottura per uso domestico secondo i metodi
descritti al numero 3.1. I valori misurati devono rispettare i valori di tolleranza di cui all’allegato III tabella 7 del regolamento (UE) n. 66/2014.
4 Indicazione del consumo di energia
L’indicazione dell’efficienza energetica e l’etichettatura devono essere conformi all’allegato I numero 2 del regolamento (UE)
n. 66/2014103.
5 Disposizioni transitorie
5.1 I piani cottura per uso domestico che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati. Possono
essere ceduti fino al 31 luglio 2018.
5.2 I piani cottura per uso domestico che non soddisfano le esigenze valide dal 1° febbraio 2019 non possono più essere commer-
cializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 gennaio 2020.
100 Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico, GU L 29 del 31.1.2014, pag. 33.
101 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.
102 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.
103 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.