Avamprogetto 3a
Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 41 pagine
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Allegato 2.7 (art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di motori elettrici normalizzati con raccordo alla rete
1 Campo d’applicazione
1.1 Il presente allegato si applica ai motori trifase a velocità costante da 50 Hz o ai motori a induzione con rotore a gabbia di
scoiattolo (motori asincroni) da 50/60 Hz:
a. destinati a un funzionamento continuo;
b. con una tensione nominale ≤ 1000 V;
c. con una potenza nominale tra 0,75 kW e 375 kW; e
d. con 2, 4 o 6 poli.
1.2 Sono esclusi i motori elettrici di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 640/2009108.
1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 640/2009.
2 Esigenze per la commercializzazione
I motori asincroni di cui al numero 1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze di cui all’articolo 3 e all’allegato I del regolamento (CE) n. 640/2009109.
3 Procedura d’omologazione energetica
3.1 Le caratteristiche di motori asincroni rilevanti sotto il profilo del consumo di energia figurano nel numero 1 e i relativi metodi
di misurazione e di calcolo negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 640/2009110.
3.2 Per la valutazione della conformità i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati
secondo il numero 3.1.
3.3 Nel quadro della valutazione della conformità, l’organo di controllo testa un motore asincrono secondo i metodi descritti al
numero 3.1. I valori misurati devono rispettare i valori di tolleranza di cui all’allegato III numero 2 del regolamento (CE)
n. 640/2009.
4 Indicazione del consumo di energia
L’indicazione del grado di rendimento, della classe di efficienza energetica e di altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all’allegato I numero 2 del regolamento (CE) n. 640/2009111.
5 Disposizione transitoria
I motori asincroni che non soddisfano le esigenze valide non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2018.
108 Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici, GU L 191 del 23.7.2009, pag. 26; modificato dal regolamento (UE) n. 4/2014, GU L 2 del 7.1.2014, pag. 1.
109 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.
110 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.
111 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.