Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/6: Attuazione del primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050: modifiche di ordinanza · 95 pagine

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Rapporto sugli esiti della procedura di consultazione riguardante l’attuazione del primo pacchetto di misure relativo alla Strategia energetica 2050: modifiche d’ordinanza

5. Esiti della procedura di consultazione ai fini dell’attuazione dell’avamprogetto da parte dei Cantoni o di altri organi esecutivi

AG chiede che i Cantoni siano indennizzati per il maggiore onere finanziario e di personale

conseguente alle maggiori attività d’esecuzione.

SZ, AR, BS, BL, NW e EnDK chiedono la cancellazione dell’articolo 61 capoverso 4 OEn. Essi temono che questi ulteriori requisiti complichino in maniera sproporzionata l’obbligo di informazione dei Cantoni con un conseguente aumento dell’onere amministrativo. TG e SH invece approvano

espressamente l’articolo. BE chiede che nella redazione delle ulteriori disposizioni d’esecuzione per la rendicontazione dei programmi finanziati con i contributi globali, le esigenze dell’UFE di una

valutazione ottimale dell’efficacia siano armonizzate con la richiesta dei Cantoni di un onere

d’esecuzione ragionevole. Inoltre BE chiede la cancellazione dell’articolo 110 capoverso 2 ordinanza sul CO2, ritenendo che il rendiconto richiesto sulla riduzione delle emissioni di CO2 conseguita per ogni oggetto e suddivisa nelle singole misure sia realizzabile solamente a fronte di un elevato onere supplementare e ricorda che finora il CECE indicava solamente i risparmi complessivi di un

risanamento.

In merito al preventivo dell’organo d’esecuzione secondo articolo 64 LEne (art. 74 e 75 OEn), la Fondazione RIC chiede tra le altre cose che:

 l’UFE comunichi all’organo d’esecuzione le disposizioni provvisorie in materia di promozione anticipatamente entro la metà dell’anno;

 il preventivo sia presentato per approvazione all’UFE non entro il 30 settembre, bensì entro il 31 ottobre;

 le prescrizioni circa l’articolazione del preventivo a livello di ordinanza non siano ulteriormente concretizzate e l’UFE possa emanare corrispondenti disposizioni;

 il preventivo documenti solamente i costi e non le entrate;

 l’ordinanza disciplini le modalità per la modifica del preventivo in caso di modifica delle disposizioni di promozione intervenuta prima della presentazione della domanda o nel corso dell’anno;

 l’UFE approvi semplicemente il preventivo, senza alcun accordo o mandato di prestazioni formale.

In merito alle disposizioni concernenti il calcolo dei costi di esecuzione (art. 76 OEn) la Fondazione RIC chiede tra le altre cose che:

 l’organo d’esecuzione presenti all’UFE per approvazione il conteggio dei costi di esecuzione non entro il 30 giugno, ma entro il 30 aprile;

 sia espressamente stabilito che le differenze rispetto al preventivo approvato nella misura massima del 5 per cento non incidono sull’approvazione del conteggio.