Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine

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finalizzata all’audizione dei Cantoni e dei Comuni nonché all’informazione e partecipazione della popolazione in merito al piano settoriale Asilo. La procedura si è protratta fino al 4 luglio 2017. La bozza del piano settoriale Asilo definisce le ubicazioni dei futuri centri della Confederazione e funge da base per la procedura di approvazione dei piani inerenti ai centri stessi. Sarà sottoposta per adozione al Consiglio federale nel quarto trimestre del 2017.

Il terzo ambito riguarda tutte le rimanenti disposizioni del progetto per velocizzare le procedure (disposizioni procedurali, disposizioni riguardanti la protezione giuridica, ecc.) che dovranno essere poste in vigore all’inizio del 2019 (pacchetto 3). Questo terzo pacchetto è oggetto della presente documentazione sottoposta a consultazione.

Per elaborare i progetti delle ordinanze del terzo pacchetto è stato istituito un sottogruppo di lavoro del gruppo di lavoro AGNA (Gruppo di accompagnamento Diritto; ne fanno parte, tra gli altri, le segreterie generali della CDDGP e della CDOS, il presidente dell’ASM, il capo dell’ufficio cantonale zurighese delle opere sociali, il capo del servizio migratorio zurighese, le coordinatrici e i coordinatori in materia di rifugiati dei Cantoni Friburgo e Basilea Città nonché rappresentanti dell’Associazione dei Comuni svizzeri e dell’Unione delle città svizzere). Il gruppo di accompagnamento approva ampiamente gli adeguamenti di ordinanze proposti.

A fronte del fatto che i richiedenti l’asilo soggiorneranno per 140 giorni nei centri della Confederazione occorre adeguare anche l’ordinanza del DFGP del 24 novembre 20075 sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell’asilo. L’ordinanza disciplina in particolare le modalità dell’alloggiamento nei centri della Confederazione. La modifica entrerà parimenti in vigore all’inizio del 2019. La consultazione riguardante questi adeguamenti è prevista per più tardi.

1.5 Panoramica delle principali modifiche dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1)

Le proposte modifiche dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 19996 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1) prevedono, da un lato, adeguamenti generali delle vigenti disposizioni in materia di procedure d’asilo al progetto per la velocizzazione delle stesse. Dall’altro lato, concretizzano provvedimenti volti a velocizzare le procedure previsti dal progetto.

In futuro la maggior parte delle procedure d’asilo sarà svolta nei centri della Confederazione (art. 24 segg. nLAsi). Pertanto, nell’OAsi 1 è introdotta una nuova sezione 2a contenente disposizioni esecutive riguardanti i centri della Confederazione. Esse vertono in particolare sulla durata massima della permanenza nei centri (art. 14 AP-OAsi 1). È parimenti adeguata la normativa vigente riguardante l’attribuzione dei richiedenti l’asilo renitenti, giacché nel quadro della collocazione in un centro speciale è pronunciata sistematicamente l’assegnazione di un luogo di soggiorno o il divieto di accedere a un dato territorio (cfr. art. 24a nLAsi e art. 15 AP-OAsi 1).

Al termine del soggiorno nei centri della Confederazione, la cui durata massima è di 140 giorni, i richiedenti l’asilo sono ripartiti sui Cantoni. Come sinora, i Cantoni s’intendono circa la ripartizione (art. 27 cpv. 1 LAsi). Se non riescono a intendersi, i criteri per la ripartizione sono definiti come sinora dal Consiglio federale (art. 27 cpv. 2 LAsi). Questi criteri per la ripartizione sono oggetto dell’articolo 21 AP-OAsi 1. La ripartizione è eseguita proporzionalmente alla popolazione (art. 21 cpv. 2-4 e allegato 3 AP-OAsi 1). Al momento di ripartire sui Cantoni i richiedenti l’asilo sottoposti alla procedura ampliata occorre compensare congruamente i Cantoni di ubicazione dei centri della Confederazione per le loro le prestazioni speciali (art. 21 cpv. 5 AP-OAsi 1).

Ove un richiedente l’asilo sia assegnato a un Cantone di ubicazione di un centro della Confederazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento, in linea di principio l’esecuzione dell’allontanamento compete a quel Cantone (art. 46 cpv. 1bisnLAsi e art. 23 AP-OAsi 1). Il Consiglio federale può prevedere deroghe a questa disciplina delle competenze (art. 46

5 RS 142.311.23

6 SS 142.311