Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine

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2. Parte speciale

2.1 Modifiche dell’ordinanza 1 sull’asilo (OAsi 1)

Sostituzione di un’espressione

Con l’entrata in vigore del progetto per velocizzare le procedure d’asilo, nella legge sull’asilo l’espressione «centri di registrazione e procedura» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «centri della Confederazione» (cfr. RU 2016 3101). La medesima sostituzione è ora applicata anche all’OAsi 1.

Articolo 1b (nuovo) Regioni

In occasione della seconda conferenza nazionale sull’asilo del 28 marzo 2014 il DFGP, i Cantoni e i rappresentanti di città e Comuni hanno adottato una dichiarazione congiunta sulla pianificazione globale del riassetto del settore dell’asilo. La pianificazione globale comprende in particolare l’ubicazione dei centri della Confederazione, la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, la ripartizione dei richiedenti l’asilo sui Cantoni e l’elaborazione di un modello di compensazione per l’indennizzo dei Cantoni in cui sono ubicati i centri della Confederazione. Nella dichiarazione congiunta la Svizzera è stata suddivisa in sei regioni in vista dell’espletamento delle procedure d’asilo e di allontanamento. Queste regioni sono ora definite espressamente a livello di ordinanza.

Conformemente alla dichiarazione congiunta, in ognuna di queste sei regioni la Confederazione dovrà gestire dei centri per l’espletamento delle procedure di asilo e delle eventuali procedure di allontanamento (cfr. art. 12 AP-OAsi 1).

Articolo 1c (nuovo) Calcolo dei termini

La legge federale del 20 dicembre 196810 sulla procedura amministrativa (PA) determina come procedere se l’ultimo giorno di un termine calcolato in giorni è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo (cfr. art. 20 cpv. 3 PA). In questo caso il termine scade il primo giorno feriale seguente. Questa disposizione è applicabile anche nel quadro della procedura d’asilo. Nell’OAsi 1 occorre precisare la nozione di giorno lavorativo, utilizzata in numerose disposizioni della LAsi inerenti ai termini (p. es. all’art. 108 cpv. 2 nLAsi). Non sono considerati giorni lavorativi il sabato, la domenica, nonché i giorni festivi della Confederazione o quelli legalmente riconosciuti dai Cantoni nel luogo in cui la parte o il suo rappresentante hanno il loro domicilio o la loro sede. Questa disciplina vale per l’insieme della procedura d’asilo, compresa la procedura di ricorso e la procedura in caso di ricorso a rimedi giuridici straordinari. Pertanto la disciplina dell’articolo 53 OAsi 1 vigente, con il relativo calcolo dei termini per la procedura di ricorso, può essere abrogata.

Articolo 2b (nuovo) Messa al sicuro di documenti

La nuova disposizione concretizza l’articolo 10 capoverso 2 LAsi, il quale disciplina la messa al sicuro di documenti presentati dai richiedenti l’asilo in Svizzera.

Le autorità e i servizi amministrativi mettono al sicuro, a destinazione della SEM, i documenti di viaggio e d’identità o qualsiasi altro documento emesso all’estero (cpv. 1; cfr. inoltre art. 10 cpv. 2 LAsi nonché cpv. 1). Nel capoverso 2 sono elencati a titolo di esempio i documenti emanati all’estero che, oltre ai documenti di viaggio e di identità, possono fornire indicazioni sull’identità delle persone. I documenti di stato civile di cui al capoverso 2 lettera a comprendono in particolare certificati esteri di nascita o di matrimonio nonché altri documenti di famiglia emessi dallo stato civile, purché tali documenti siano noti all’estero. Per «prove dei rapporti di famiglia» (cfr. cpv. 2 lett. b) s’intendono documenti che all’estero non sono considera-

10 RS 172.021