Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/68: Attuazione del progetto per velocizzare le procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo) · 56 pagine

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cpv. 1bisnLAsi in combinato disposto con l’art. 34 AP-OAsi 1). Se in virtù della chiave di riparto proporzionale alla popolazione un Cantone si vede attribuire un numero esiguo di richiedenti l’asilo e se questo Cantone ospita sul proprio territorio un centro della Confederazione di dimensioni considerevoli, può capitare che la compensazione per le prestazioni speciali fornite da quel Cantone in quanto Cantone di ubicazione di un centro (riduzione del numero di persone attribuite alla procedura ampliata, cfr. art. 21 cpv. 5 AP-OAsi 1) non possa essere interamente esaurita. Per poter tenere conto di questa situazione e sgravare i Cantoni in questione, occorre introdurre la possibilità di attribuire la competenza per l’esecuzione degli allontanamenti a un altro Cantone della regione (art. 34 cpv. 2 AP-OAsi 1).

Per garantire procedure celeri corrette ed eque sotto il profilo dello Stato di diritto, ai richiedenti l’asilo viene garantita una consulenza gratuita sulla procedura d’asilo e una rappresentanza legale gratuita. La protezione giuridica nella procedura celere e nella procedura Dublino è già disciplinata in maniera piuttosto dettagliata a livello di legge (art. 102f segg. nLAsi) e necessita unicamente di poche concretizzazioni a livello esecutivo (cfr. art. 52a segg. AP-OAsi 1). Nella procedura ampliata la LAsi prevede la possibilità, per il richiedente l’asilo, di rivolgersi alla rappresentanza legale assegnata nel centro della Confederazione oppure al consultorio giuridico cantonale per ottenere assistenza, durante il soggiorno nel Cantone, nelle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione (art. 102l nLAsi). Qui occorrono precisazioni a livello di ordinanza. Nell’OAsi 1 occorre in particolare precisare che il fornitore di servizi incaricato della protezione giuridica nel centro della Confederazione comunica alla SEM se la protezione giuridica sarà assicurata anche durante la procedura ampliata dalla rappresentanza legale assegnata nel centro della Confederazione oppure se sarà garantita dal consultorio cantonale (art. 52e AP-OAsi 1). Questo modo di procedere ha una sua logica ben precisa giacché, nella prassi, il fornitore di servizi è tenuto a garantire, organizzare ed attuare la consulenza e la rappresentanza legale e quindi conosce la disponibilità della rappresentanza legale (art. 102f e 102i nLAsi). Il consultorio giuridico nel Cantone e il fornitore di servizi possono peraltro concludere convenzioni riguardanti la ripartizione dei richiedenti l’asilo da rappresentare. Inoltre, nell’OAsi 1 è disciplinata espressamente anche la procedura in caso di consulenza e rappresentanza legale da parte di un consultorio giuridico nel Cantone. Occorre garantire che il consultorio giuridico ottenga tempestivamente le informazioni necessarie per poter assicurare una consulenza e una rappresentanza professionali e a tutto campo nel quadro delle fasi procedurali rilevanti per la decisione (art. 52e e 52f AP-OAsi 1). Occorre inoltre stabilire quali fasi della procedura di prima istanza sono rilevanti per la decisione (art. 52e cpv. 5 AP-OAsi 1), nonché definire criteri chiari a livello di ordinanza per l’autorizzazione di un consultorio giuridico a consigliare e rappresentare i richiedenti l’asilo (art. 52g AP-OAsi 1). È altresì disciplinata la protezione giuridica nella procedura all’aeroporto, visto che i richiedenti l’asilo hanno ora diritto a una consulenza e rappresentanza giuridica gratuita anche nella procedura all’aeroporto (art. 22 cpv. 3bisnLAsi e 52b AP-OAsi 1). Infine occorre definire espressamente a livello di ordinanza i criteri per quanto riguarda l’accesso e la qualità della protezione giuridica (art. 52a AP-OAsi 1).

1.6 Panoramica delle principali modifiche dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2)

Le principali modifiche dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 19997 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2) riguardano la disciplina della somma forfettaria per le spese amministrative e adeguamenti nel settore del soccorso d’emergenza. La somma forfettaria per le spese amministrative sarà ridotta della metà (550 franchi) giacché in futuro i Cantoni si vedranno attribuire un numero nettamente inferiore di richiedenti l’asilo e giacché la Confederazione si assume compiti supplementari nell’ambito del ritorno.

Nel settore del soccorso d’emergenza sono create tre diverse somme forfettarie corrispondenti alle tre nuove tipologie di procedure. Sinora era prevista un’unica somma forfettaria per le spese di soccorso d’emergenza. In futuro ve ne saranno tre, di entità diversa, riferite alla

7 RS 142.312